Tettoia realizzata senza permesso, il condominio può farla abbattere?

da repubblica.it

Senza nessuna informativa per l’amministratore e quindi per il condominio, senza alcuna autorizzazione da parte del Comune, è stata realizzata una tettoia in legno con copertura in massetto e tegole che appoggia su muri condominiali ma con il tetto che tocca il solaio del balcone aggettante del proprietario del piano superiore. Non dovrebbe esserci una distanza per legge dal balcone anche ai fini della sicurezza visto che con un salto si arriva sulla tettoia e quindi nel balcone del piano superiore? Ci potete fornire qualche chiarimento e se esistono normative in materia o cosa fare, se non lecito per farla abbattere?

La realizzazione di una tettoia a copertura di un terrazzo o di un altro bene privato è perfettamente lecita, si tratta di un intervento che non richiede autorizzazione da parte del condominio e che il condominio non può in alcun modo contestare. Lo ha chiarito in una recente sentenza la Corte di Cassazione, che ha confermato il diritto alla privacy e la possibilità di costruire strutture a tutela dei propri beni anche nel caso in cui non siano rispettate le distanze per le costruzioni imposte dal codice civile, a patto che l’opera non crei un pericolo per l’edificio e non leda il decoro architettonico. Con la sentenza 12190/2017, la Corte, che ha affrontato un caso identico a quello da lei segnalato,  ha infatti sottolineato che la realizzazione di una tettoia non richiede il permesso del condominio, e il proprietario è tenuto soltanto a dare comunicazione dell’avvio dei lavori all’amministratore, senza però dover attendere il consenso di questi o dell’assemblea, dal momento che gli altri condomini non possono porre porre limiti o vincoli agli interventi sulla proprietà esclusiva. Anche per quel che riguarda le mura, com’è noto in base all’art. 1102 del codice il singolo condomino ha il diritto ad un uso più intenso del bene comune, anche se si tratta di appoggiare al muro propri manufatti. L’eventuale mancata autorizzazione comunale ai lavori, poi, è questione che riguarda sempre e solo il proprietario e non il condominio, dal momento che si tratta di proprietà privata. Quindi in linea di principio il condominio non può in alcun modo opporsi ad interventi di questo tipo. E’ ovviamente sempre possibile, però, per chi si ritiene danneggiato dall’opera realizzata rivolgersi ad un avvocato e avviare il tentativo di mediazione obbligatoria. Anche per quel che riguarda il decoro architettonico è necessaria la mediazione, dato che spetta al giudice stabilire se c’è stata o meno lesione del decoro, e per legge non è possibile rivolgersi al tribunale se prima non è stato effettuato il tentativo di mediazione obbligatorio in materia di cause condominiali.

Si può aprire una nuova finestra in condominio?

da laleggepertutti.it

La tua casa è buia. A differenza delle altre dello stesso edificio ha un solo balcone e le finestre sono piuttosto piccole. Hai parlato con un ingegnere il quale ti ha suggerito di aprire una nuova finestra. Si tratterebbe cioè di rompere una parte della facciata dell’edificio e di creare una ulteriore apertura che affacci sul cortile comune. Non c’è altra via per dare aria e luce all’immobile. «Rompere i muri del palazzo?» hai reagito incredulo. L’opera ti sembra infatti impossibile, sia per via dei pregiudizi che potrebbe arrecare allo stabile (pregiudizi non solo di tipo estetico, ma anche per il rischio di possibili crolli), sia per le contestazioni che gli altri condomini solleverebbero immediatamente. Verresti accusato di aver rovinato l’estetica del palazzo e, probabilmente, condannato a risarcire i danni e a ripristinare il muro per come era prima, spesa che certo non puoi permetterti. L’ingegnere, invece, sembra convinto del fatto suo e sostiene che l’intervento sia del tutto lecito, consentito dal codice civile e dalle aule dei tribunali. È davvero così? Si può aprire una nuova finestra in condominio? Guarda caso, la stessa situazione è stata di recente decisa dalla Cassazione [1]. Ecco cosa hanno detto, in proposito, i giudici supremi.

continua a leggere

Condominio: contabilizzatori e termovalvole

da laleggepertutti.it

Secondo la legge [1] è obbligatorio contabilizzare il calore nei condominii: da qui la necessità di installare sistemi di contabilizzatori e termovalvole. L’obbligo della termoregolazione – inizialmente previsto entro il 31 dicembre 2016 e poi prorogato al 30 giugno 2017 – discende da una direttiva europea in tema di efficienza energetica [2], che ha imposto all’Italia interventi di efficientamento energetico.

Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste.

In primo luogo è da dire che l’obbligo della termoregolazione riguarda in concreto gli edifici serviti da un’unica centrale termica per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Ovviamente l’adempimento dell’obbligo in questione passa per interventi tecnici consistenti sugli impianti di riscaldamento. Infatti, l’adeguamento dell’impianto termico condominiale comporta per ciascun condominio delle spese non indifferenti. Allo stesso tempo, però, lo stesso produrrà un cambiamento fondamentale nella gestione del riscaldamento, sia in termini di spesa che di sprechi. Infatti, con la contabilizzazione del calore ogni condomino dovrà pagare solo quanto effettivamente consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base all’effettivo riscaldamento fornito all’abitazione.

L’adeguamento alla normativa si ottiene sostanzialmente attraverso tre attività:

  • contabilizzazione: ovvero l’installazione dei ripartitori sui radiatori. I ripartitori sono strumenti di lettura che consentono di monitorare il calore emesso;
  • termoregolazione: vale a dire l’installazione delle valvole termostatiche sui radiatori che consentono di regolare in ogni stanza la temperatura;
  • nuove tabelle millesimali: tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato devono adeguare le tabelle millesimali del riscaldamento alla nuova norma Uni 10200.

In particolare per quanto concerne il nuovo sistema di ripartizione delle spese, la nuova tabella millesimale prevede la suddivisione dei consumi non più sulla base dei millesimi di proprietà ma attraverso la distinzione in consumi volontari e consumi involontari. Nella prima categoria rientra la spesa per il riscaldamento così come rilevato appunto dai contabilizzatori installati sui radiatori di ciascuna unità immobiliare. Nella categoria dei consumi involontari rientrano, invece, le altre spese, come ad esempio i consumi derivanti da dispersioni di calore che avvengono dalle tubature prima di arrivare negli appartamenti. O ancora rientrano nella categoria delle spese involontarie le spese di manutenzione ordinaria dell’impianto e quelle per la gestione del servizio. Secondo la nuova tabella millesimale [3], in coerenza con le previsioni del codice civile [4], al pagamento delle spese involontarie partecipano anche gli eventuali condomini che si siano distaccati dall’impianto centralizzato.

Dell’adeguamento degli impianti ciascun condominio deve darne notizia alla Regione (o alla Provincia autonoma) in cui è ubicato. Ciascuna Regione, dunque, attraverso un’interrogazione ai propri registri può verificare l’adeguamento o meno di ogni edificio agli obblighi di legge. Per i condominii che non si sono adeguati per tempo all’obbligo in questione sono previste pesanti sanzioni amministrative che possono oscillare da 500,00 € a 2.500,00 € per ciascuna unità immobiliare [5]. Per completezza deve dirsi altresì che soggiacciono alla medesima sanzione quei condominii che, sebbene si siano provvisti di termoregolazione e contabilizzazione, non abbiano provveduto a ripartire le spese in conformità alla normativa sulle nuove tabelle millesimali [6].

CondominioAdvisor: è nato il primo social, marketplace e reputational del condominio

da condominioweb.com

CondominioAdvisor è un marchio De.Gar. S.r.l. Strartup innovativa fondata da un avvocato, un amministratore di condominio è una software house.

Che cosa?
CondominioAdvisor è il primo portale, già operativo al 100%, che coniuga l’interazione di un social, la trasparenza di un reputational e il risparmio di un marketplace.

Perchè un social del condominio?
Il condominio, dopo la famiglia, rappresenta la comunità più diffusa in Italia.
La riforma legislativa del 2012 non ha offerto le risposte attese e le nuove tecnologie applicate al condominio stentano a decollare.

Il condominio è diventato un organizzazione piramidale centralizzata attorno all’amministratore, nella cui parte centrale si trovano i fornitori e alla base i condomini.

Questo comporta scarsa partecipazione e disinteresse alla vita condominiale, poca trasparenza di gestione e l’aumento dei costi a scapito della competitività e del risparmio.
La risposta che propone CondominioAdvisor ai problemi del condominio è un portale innovativo che offre gratuitamente ai condomini la possibilità di creare il sito web del proprio condominio in modo semplice, con pochi click e senza costi.
Il sito web del condominio può essere creato sia da un singolo condomino, che così ne diventa il referente, in sostanza è il caposcala virtuale del sito del condominio, che dall’amministratore di condominio.
Il primo utente che crea il sito del condominio inviterà gli altri condomini e l’amministratore ad iscriversi, incentivando così l’autoresponsabilità dei singoli condomini.
Ogni condomino può partecipare al proprio sito condominiale e contribuire al miglioramento della gestione, ad evidenziare i problemi ed a cercare le soluzioni per migliorare la vita condominiale.

Come migliorare le relazioni tra condòmini, amministratori e fornitori?
Il sito web di CondominioAdvisor è unico perché offre non solo la possibilità di inviare comunicazioni, segnalare eventi, aprire discussioni e annunci sulle varie sezioni del sito del condominio ma consente anche di conoscere i fornitori, valutarli, commentare i loro servizi ed accedere al primo mercato online dei beni e servizi condominiali.
Il condominio online di CondominioAdvisor consente di ridurre la conflittualità all’Interno del condominio aumentando l’interazione e di conseguenza le relazioni tra i condomini, gli amministratori ed i fornitori grazie al lato social della piattaforma.
La sezione “bacheca” offre la possibilità per gli utenti di dare vita a molteplici gruppi di discussione e garantisce una maggiore partecipazione dei condomini: ciò è garanzia di una partecipazione alla gestione condominiale più diffusa e meno conflittuale.

La tecnologia incontra la trasparenza nella gestione del condominio.
CondominioAdvisor promuove la trasparenza della gestione condominiale grazie a tre strumenti: i reputational contenuti nelle schede degli amministratori e fornitori iscritti; il servizio di cloud documentale che consente di condividere i documenti condominiali in modo che tutti hanno la facoltà di consultare la documentazione condominiale; il sistema di analisi di bilancio condominiale, basata su un algoritmo proprietario, che consente agli utenti, inserendo alcune voci di bilancio, una rapida verifica della congruità delle spese condominiali o eventuali possibili eccessi di costi e, all’occorrenza, propone anche delle rapide soluzioni accedendo al marketplace del condominio.

Come accedere al primo marketplace dei beni e servizi condominiali?
Migliorare le relazioni tra condòmini e promuovere la trasparenza nella gestione condominiale sono solo due dei tre pilastri di CondominioAdvisor: il terzo pilastro è promuovere maggior risparmio ed efficienza condominiale.

Tutto questo oggi è possibile con una semplice richiesta di preventivo che, con un click, consente di inoltrare la richiesta a molteplici fornitori specializzati nel settore richiesto e nel proprio ambito territoriale.

I fornitori di servizi condominiali avranno per la prima volta la possibilità di inviare i preventivi richiesti per beni e servizi condominiali direttamente ai condòmini, far conoscere la propria azienda e, contestualmente, relazionarsi con gli utenti ed interagire direttamente senza alcun filtro.

I condòmini potranno così esaminare i preventivi, chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti ed esprimere la propria preferenza con un “like” ed estrarre una pratica classifica dei preventivi pervenuti così da agevolare la scelta del fornitore in assemblea.

Questo processo semplifica anche l’attività dell’amministratore che sarà coadiuvato nella scelta del fornitore in modo trasparente e sarà facilitato in sede di assemblea per procedere alla nomina del nuovo fornitore.

Il sito web condominiale con tecnologia blockchain: una marcia in più.
Creando il sito web del condominio con CondominioAdvisor l’utente potrà, inoltre, risparmiare nella gestione dei documenti condividendoli all’interno dell’area “archivio condominiale”; tutti i condòmini avranno così a disposizione un vero e proprio registro dei documenti condominiali sempre a portata di mano, CondominioAdvisor, inoltre, è la prima startup innovativa che ha creato il registro dei documenti condominiali in cloud con tecnologia blockchain.

Questo avviene perchè a differenza delle società il condominio non ha un registro dove depositare gli atti, i bilanci ed i verbali di assemblea. L’archivio condominiale consente non solo di avere a portata di click i documenti ma anche di avere la garanzia che i documenti, una volta immessi, non possono più essere modificati o alterati senza il consenso dell’assemblea.

Questo è possibile grazie alla possibilità di generare un’impronta digitale del documento depositato e ottenere una marcatura temporale aperta grazie alla tecnologia blockchain che ne garantisce nel tempo l’inalterabilità.
Ma non finisce qui! Una volta registrato il sito del condominio l’utente potrà consultare e alimentare la rubrica dei contatti condominiali, mantenere un archivio della letteratura dei consumi idrici ed inviare la lettura.

CondominioAdvisor si rivolge anche agli amministratori, i quali potranno fornire uno strumento digitale utile e gratuito che consente di superare le barriere fisiche e garantire una partecipazione alla vita del condominio semplice per tutti condomini.
Gli amministratori potranno così essere presenti, contemporaneamente, su più condomini, promuovere discussioni, preparare le assemblee di condominio in modo da renderle più efficienti e risolutive, promuovere la trasparenza della gestione condominiale e consentire il risparmio nell’acquisto di beni e servizi condominiali.

Grazie a CondominioAdvisor la vita condominiale può raggiungere nuovi livelli di partecipazione, condivisione ed efficienza di gestione contemporaneamente: i condòmini e l’amministratore potranno ridurre la conflittualità, garantire la trasparenza e ottimizzare i tempi ed i costi di gestione.

https://condominioadvisor.it/

Antenne in condominio: tutto quello che devi sapere

da studiocataldi.it

Anche in presenza di un’antenna centralizzata, ciascun condomino è libero di installare una propria antenna televisiva, senza richiedere alcuna autorizzazione all’amministratore. Quest’ultimo, però dev’essere informato prima dell’intervento, qualora si rendano necessarie delle modifiche delle parti comuni.

L’antenna può essere installata sia sul balcone di proprietà esclusiva che su tetti o lastrici solari di proprietà comune.

continua a leggere

Condominio, il furto in cortile è come quello in casa

da ilsole24ore.com

Rubare una bicicletta in un cortile condominiale equivale a rubare in casa. Questo, in sintesi, il principio applicato di recente dalla Cassazione al furto di una bicicletta effettuato da un soggetto che si era intrufolato in un cortile privato dove era custodita e appartenente a una condomina (sentenza 27143/2018). Il furto, tuttavia, non era riuscito perché il ladro era stato osservato dal portiere, che lo aveva fatto bloccare all’esterno del complesso.

La Corte d’appello aveva confermato la sentenza del tribunale che aveva condannato l’intruso per il reato «di furto in abitazione e furto con strappo» (articolo 624 bis del Codice penale: reclusione da uno a tre a sei anni e multa da 927 a 1.500 euro) mentre il condannato – ricorrente contestava tale qualificazione del fatto sostenendo che il tentativo di uscire immediatamente dal cortile doveva essere valutato in modo da inquadrate il comportamento nel reato di «furto non consumato in abitazione o nelle sue appartenenze» (articolo 624 del Codice penale: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 154 a 516 euro) o nel reato di «furto d’uso» (articolo 626: reclusione fino a un anno o multa fino a 206 euro).

Per la Cassazione l’analisi dei fatti effettuata dalla corte di merito aveva ben illustrato come si fosse concretizzato il tentativo di furto, senza che fosse possibile diversamente qualificarlo né come «furto d’uso» (non era credibile che il condannato avesse voluto fare un uso momentaneo della bicicletta solo per percorrere alcuni metri interni al cortile) né come «furto non consumato in abitazione» perché, per orientamento costante della giurisprudenza «il cortile interno di una abitazione viene individuato come una pertinenza della medesima così da doversi configurare in caso di sottrazione di beni da tale spazio, il delitto previsto dall’articolo 624-bis codice penale».

Condominio: quando spetta il bonus verde 2018?

da studiocataldi.it

Per quali interventi in condominio si ha diritto al bonus verde e in cosa consiste?

Risposta: Il bonus verde è una detrazione Irpef che spetta per determinate categorie di interventi posti in essere, nel corso del 2018, per la sistemazione di giardini ed aree verdi e vale anche, ma non solo, nei condomini. È stato introdotto dall’articolo 1, commi 12-15, della legge di bilancio 2018 (numero 205/2017).

Interventi oggetto del bonus

In particolare, la detrazione oggetto del bonus verde è pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Come detto, essa opera anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Le predette spese, in ogni caso, devono essere sostenute utilizzando degli strumenti di pagamento che permettono la tracciabilità, come i bonifici.

Chi beneficia del bonus in condominio

Se gli interventi di sistemazione del verde sono eseguiti in condominio, il bonus spetta sino a massimo 5mila euro di spese per ogni unità immobiliare ad uso abitativo. Ogni singolo condomino può quindi beneficiare di una detrazione pari a massimo 1.800 euro (che è il 36% di 5.000) nel limite della quota che può essergli imputata. Il presupposto per goderne, tuttavia, è che egli abbia versato tale quota al condominioentro il termine massimo in cui va presentata la dichiarazione dei redditi.

Quanto visto rende evidente che il bonus verde conviene soprattutto in condominio, dove, moltiplicando il limite massimo di spesa per il numero delle proprietà, è possibile beneficiare della detrazione anche per grandi interventi. La fattura può essere unica, ma in tal caso è necessario che specifichi che la spesa si riferisce a interventi che hanno interessato più unità immobiliari, diversamente accatastate.

Riforma del condominio, cosa è cambiato? Novità e normative

da ilmessaggero.it

Con l’entrata in vigore della Riforma del condominio sono state introdotte nuove norme e regolamentati aspetti importanti che riguardano la vita nei condomini. Con l’approvazione parlamentare avvenuta nel novembre del 2012, infatti, il Regolamento condominiale così come era conosciuto da ormai 70 anni (non era più stato modificato dal 1942) ha cambiato decisamente volto. Circa 35 milioni di italiani vivono in palazzi e condomini e ogni anno aumentano esponenzialmente le controversie condominiali, che spesso finiscono in tribunale. Con la Riforma del condominio, il Governo ha voluto dare una risposta a questa crescente esigenza, mettendo nero su bianco regole, norme di civile convivenza nonché obblighi e doveri di inquilini e proprietari.

Dopo ben 10 anni di lavoro, discussioni in parlamento, modifiche, rettifiche e ben tre legislature che si sono succedute, la Riforma del Condominio è venuta finalmente alla luce nel 2012. Questa ha colmato una lacuna regolamentare, che dal 1942 vedeva l’applicazioni di vecchie norme e regole. I tempi moderni richiedevano però una revisione drastica e più attuale della conduzione dei condomini, svolta arrivata con la definitiva entrata in vigore del nuovo Regolamento nel 2013. Ma quali sostanziali novità sono state apportate? In particolare la figura dell’amministratore è stata caricata di maggiori responsabilità, con nuovi obblighi da adempiere, mentre l’assemblea condominiale ha ottenuto maggiori poteri. Importanti novità sono state introdotte anche in merito alla gestione economica dei palazzi e maggior autonomia è stata data ai singoli condomini.

continua a leggere

 

Raccolta differenziata errata: paga il singolo o il condominio?

da studiocataldi.it

Se un condomino non esegue correttamente la raccolta differenziata chi è responsabile amministrativamente della violazione? Il singolo condomino o il condominio nel suo complesso? Per il tribunale di Torino il singolo perché la responsabilità è personale, per quello milanese invece il condominio perché è il soggetto che, nella veste di proprietario dei contenitori, si interfaccia con il Comune nella cura della raccolta differenziata.

  1. Raccolta differenziata: obblighi dei condomini e dell’amministratore
  2. Tribunale di Torino: la responsabilità è personale
  3. Tribunale di Milano: il condominio è responsabile in via solidale

Raccolta differenziata: obblighi dei condomini e dell’amministratore

Nelle città in cui la raccolta differenziata è a pieno regime, i condòmini, come i proprietari di abitazioni individuali, devono custodire i contenitori forniti dall’ente locale competente e provvedere al loro lavaggio e manutenzione.

L’amministratore, invece, in qualità di responsabile, deve:

  • comunicare ai condòmini le regole da rispettare in materia di vigilanza, conservazione e utilizzo dei contenitori,
  • determinare in quali parti di cortili e aree private devono essere collocati i bidoni;
  • indicare, nel rispetto del regolamento comunale, a quale distanza è necessario posizionare i recipienti rispetto a porte e finestre.
Detto questo, che cosa succede se uno o più condomini non eseguono correttamente la raccolta differenziata? La multa irrogata dal Comune è a carico del solo responsabile o dell’intero condominio? Due sentenze recenti rispondono al quesito con due opposte soluzioni.

Usucapione nel condominio

da studiocataldi.it

Nel condominio la coabitazione di più comproprietari si concreta nella condivisione dell’uso delle parti comuni. Accade però che uno dei partecipanti al condominio utilizzi in via esclusiva un bene condominiale (o una parte del bene condominiale) generando una situazione idonea all’acquisizione della proprietà esclusiva per usucapione.

Innumerevoli gli interventi che approdano alla Suprema Corte sull’argomento e molto variegata la casistica: ripostiglio del sottoscala, area riservata a parcheggio, aperture lucifere, assegnazione nominativa dei posti auto, ecc.

Senza dubbio il Condominio è argomento giuridico molto spinoso e discorrere di usucapione nel Condominio lo è altrettanto.

“Rapporto con il bene” e “continuità del possesso” nell’ambito del Condominio, ove esistono più proprietari che hanno il paritetico diritto di utilizzare le parti comuni, si sostanziano in una condizione di possesso già esistente, che va, pertanto, considerata in rapporto a potenziali situazioni di usucapione.

Il possesso idoneo alla maturazione dell’usucapione (ovverosia il cosiddetto possesso uti dominus) nel condominio deve essere esercitato con particolari e stringenti caratteristiche rispetto alla situazione in cui il possessore è estraneo rispetto al bene.

Vi è da considerare, inoltre, che la comproprietà non si estingue per il non uso con la conseguenza che il condomino che non usufruisce della parte comune ne rimane comunque proprietario.

Sul punto la Suprema Corte è ferma nell’assunto che per provare il possesso continuo, pacifico e indisturbato non rileva che gli altri condomini comproprietari si astengano dall’uso della cosa comune, ma è necessario che si verifichi una utilizzazione esclusiva fornendo la dimostrazione che il singolo comproprietario che invoca l’usucapione ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di utilizzo che spetta agli altri condomini comproprietari.

continua a leggere