Nel Messaggio n. 3114 del 07 agosto 2018 l’INPS fornisce nuove indicazioni sulla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. In particolare si specificano alcuni casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro: lavoro per turni, part time.
Ricordiamo che la legge prevede , in generale, la possibilità di fruire di permessi e congedi connessi al riconoscimento dello stato di disabilità proprio o di un proprio familiare da assistere , previa domanda di accertamento dei requisiti sanitari specifici all’INPS.
Nel dettaglio i benefici si possono identificare con le seguenti tipologie
a) Congedo figli disabili
b) Permessi retribuiti
c) Congedo straordinario
I permessi retribuiti consistono in 3 giorni al mese di permesso oppure 2 ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore a 6 ore) ovvero 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore, per tutti i giorni del mese .
Hanno diritto i lavoratori disabili e i seguenti soggetti che assistono disabili:
- genitori lavoratori dipendenti;
- coniuge lavoratore dipendente;
- parenti o affini entro il 2° grado ( figli ) ma il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado se genitori o il coniuge hanno piu di sessantacinque anni di età oppure siano deceduti o affetti da patologie invalidanti).
Non hanno invece diritto ai permessi in oggetto i seguenti soggetti:
1) lavoratori a domicilio;addetti ai servizi domestici e familiari;
2) agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o
familiari ;
3) autonomi e parasubordinati.