Condominio: quando spetta il bonus verde 2018?

da studiocataldi.it

Per quali interventi in condominio si ha diritto al bonus verde e in cosa consiste?

Risposta: Il bonus verde è una detrazione Irpef che spetta per determinate categorie di interventi posti in essere, nel corso del 2018, per la sistemazione di giardini ed aree verdi e vale anche, ma non solo, nei condomini. È stato introdotto dall’articolo 1, commi 12-15, della legge di bilancio 2018 (numero 205/2017).

Interventi oggetto del bonus

In particolare, la detrazione oggetto del bonus verde è pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Come detto, essa opera anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Le predette spese, in ogni caso, devono essere sostenute utilizzando degli strumenti di pagamento che permettono la tracciabilità, come i bonifici.

Chi beneficia del bonus in condominio

Se gli interventi di sistemazione del verde sono eseguiti in condominio, il bonus spetta sino a massimo 5mila euro di spese per ogni unità immobiliare ad uso abitativo. Ogni singolo condomino può quindi beneficiare di una detrazione pari a massimo 1.800 euro (che è il 36% di 5.000) nel limite della quota che può essergli imputata. Il presupposto per goderne, tuttavia, è che egli abbia versato tale quota al condominioentro il termine massimo in cui va presentata la dichiarazione dei redditi.

Quanto visto rende evidente che il bonus verde conviene soprattutto in condominio, dove, moltiplicando il limite massimo di spesa per il numero delle proprietà, è possibile beneficiare della detrazione anche per grandi interventi. La fattura può essere unica, ma in tal caso è necessario che specifichi che la spesa si riferisce a interventi che hanno interessato più unità immobiliari, diversamente accatastate.

Come ripartire il compenso dell’amministratore condominiale

da fiscoetasse.com

Secondo quale criterio si suddividono tra i condòmini le spese relative al compenso dell’amministratore?

Molti sono gli elementi da tenere in considerazione per poter dare una risposta:

  • in base alla proprietà
  • in base all’uso

tenendo conto che l’attività dell’amministratore è svolta nell’interesse comune.

Poi bisogna considerare l’immobile dato in locazione o quello detenuto in qualità di usufrutturario, ricordando che dopo la riforma la responsabilità tra usufruttuario e nudo proprietario è in solido.

Ma vediamo nel dettaglio:

Criteri legali di riparto delle spese in condominio

Ricordiamo che i criteri previsti dalla legge con riferimento al riparto delle spese condominiali sono quello “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione“, e quello in “proporzione dell’uso che ciascuno può farne“; il primo si applica alle “spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza”, mentre il secondo  per le “cose destinate a servire i condomini in misura diversa”; inoltre, nel caso di condominio parziale, cioè “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità” (v. art. 1123 c.c.).

L’attività dell’amministratore è un servizio esercitato nell’interesse comune

L’attività dell’amministratore costituisce senz’altro un servizio svolto nell’interesse comune.
In qualità di mandatario, egli gestisce il condominio nell’interesse di tutti: come si evince dai compiti conferitigli dalla legge (v. in particolare artt. 1129 e 1130 c.c) l’attività dell’amministratore di condominio è in ultima analisi sostanzialmente deputata alla gestione e tutela delle parti comuni.
Inoltre, nello svolgimento delle proprie competenze, l’amministratore agisce in nome e per conto di tutti.
Dunque, non v’è alcun dubbio che la sua opera riguardi l’interesse comune.
Pertanto, il riparto della spesa dovrà essere effettuato in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (ex art. 1123 co.1, c.c.), salvo una diversa convenzione, la quale deve essere assunta dai condòmini all’unanimità.

Riparto del compenso dell’amministratore e locazione

L’art. 9 L. 392/1978 (Legge intitolata “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”) non include il compenso dell’amministratore tra gli oneri che spetta al conduttore pagare.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia locata, dunque, nel silenzio della legge, secondo la giurisprudenza il pagamento spetta al locatore.

Riparto compenso amministratore e usufrutto

Nel caso sull’immobile sia stato costituito diritto di usufrutto, il riparto sarà quello indicato dagli artt. 1004 e 1005 c.c.: il compenso sarà dunque dovuto dall’usufruttuario per quanto concerne la gestione e la manutenzione ordinaria e non per la manutenzione straordinaria. Salvo, però, a parere di chi scrive, egli non abbia votato per l’esecuzione di alcuni interventi di carattere straordinario, come ammesso, a seguito dalla riforma dall’art. 67, co. 7, Disp. att. e trans. c.c. In tal caso, sempre secondo chi scrive, salvo il rimborso previsto dalle norme richiamate dall’art. 67, co. 7 (artt. 1006, 985 e 986 c.c.), le spese dovranno essere poste in capo all’usufruttuario.
Per quanto complicato, in realtà si tratta di un falso problema, giacchè dopo la riforma usufruttuario e nudo proprietario sono oggi responsabili in solido verso il condominio.
Infine, ricordiamo che nel caso di condominio parziale troverà applicazione anche  per il compenso dell’amministratore l’art. 1123, co.3: dunque, nel caso di attività svolta nel solo interesse del condominio parziale (ad es. attività straordinaria per manutenzione straordinaria), le spese andranno ripartite solo tra i condomini interessati.”