Videocitofono e privacy in condominio: le regole da seguire

da ilmessaggero.it

Privacy in condominio: è possibile installare il videocitofono?
Vuoi installare un videocitofono per aumentare la sicurezza del tuo appartamento? Sappi che ci sono delle regole da seguire. Eccole.
L’entrata in vigore del Regolamento per la protezione del dati GDPR ha rivoluzionato molti aspetti della vita di tante persone e ha fatto sollevare molti dubbi su quali dati personali debbano essere protetti e sulle regole per l’installazione di telecamere, come quelle per il videocitofono. Ecco a cosa prestare attenzione per evitare spiacevoli violazioni delle norme a tutela della privacy.

Il Regolamento GDPR
Prima di capire come proteggere la privacy dei condomini nonostante l’installazione di videocitofoni, è bene partire dalla nuova normativa. A rivoluzionare il trattamento dei dati personali è il GDPR, General Data Protection Regolation. Si tratta di un Regolamento dell’Unione Europea (UE 2016/679) che disciplina il trattamento dei dati personali. Il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio del 2018 e ha aumentato notevolmente obblighi e responsabilità per chi in un qualche modo si trova a dover gestire dei dati personali idonei a rivelare in modo diretto o indiretto abitudini di vita dei soggetti interessati. All’interno di un condominio chi ha maggiori responsabilità perché si trova a dover raccogliere i dati personali dei condomini è l’amministratore di condominio. Per lui vi sono obblighi specifici che gli impongono di evitare ogni comportamento che possa portare alla diffusione dei dati personali. Viene di conseguenza limitato di molto l’uso delle bacheche presenti nell’atrio dei condomini. Infatti gli avvisi devono essere il più possibile generici e non recare nomi dei singoli condomini, numeri di targa e dati relativi ai pagamenti ed eventuali ritardi. Questa norma appare del tutto congrua visto che l’atrio può essere visitato anche da terzi soggetti che magari fanno visita a un altro condomino o sono clienti di studi professionali presenti all’interno del condominio. Tra gli obblighi dell’amministratore vi è anche quello di predisporre un’informativa adeguata sul GDPR in modo che ogni condomino possa conoscere i dati raccolti, la finalità della raccolta e come far valere i propri diritti nel caso in cui ritenga siano stati violati i propri diritti. In relazione alla protezione della privacy molti dissidi e perplessità ha creato l’uso delle telecamere in condominio e in particolare del videocitofono. L’uso di questi strumenti è da molti sponsorizzato perché idonei ad aumentare la sicurezza, ma allo stesso tempo sono in molti a vedere un pericolo in tali strumenti, soprattutto quando i rapporti di vicinato non sono idilliaci e si teme un vicino spione. Ecco perché è bene chiarire alcuni punti.

Perché il videocitofono può invadere la privacy
Fatta questa disamina generale, ciò che preme ora è capire quali possono essere i limiti all’uso del videocitofono in condominio. Il videocitofono è uno strumento che prevede l’uso delle telecamere che devono riprendere l’area esterna al portone (principale o portone della singola unità abitativa) ed è proprio questo elemento a sollevare perplessità circa il GDPR. I problemi relativi alla potenziale violazione della privacy derivante dall’uso di un videocitofono sono attuali perché lo sviluppo tecnologico ha portato alla creazione di strumenti in grado non solo di prelevare immagini, ma anche di registrarle e registrare il sonoro. Questo vuol dire che un uso improprio può portare alla raccolta e diffusione di dati personali inerenti altri condomini o soggetti terzi che ad esempio arrivano in visita. Ad esempio, se il videocitofono punta su un portone che affaccia sul marciapiede, nel momento in cui dall’unità interna si controlla l’esterno, oltre ad avere visione di chi sta citofonando, si ha visione anche di chi in quel momento sta passando. L’immagine della persona porta ad una potenziale identificazione, questo può ledere i diritti.
D’altronde il videocitofono oggi è molto utilizzato perché, nella generale percezione di pericolo derivante da intrusione di terzi malintenzionati, consente al singolo condomino di vedere prima chi sta suonando al citofono e quindi aprire solo a persone conosciute. Il suo uso quindi è molto diffuso per motivi di sicurezza in quanto evita che il portone principale sia aperto anche a chi non ha titoli per entrare, di conseguenza è una misura che va a proteggere tutti i proprietari/locatari delle unità abitative. Ad esempio, capita spesso che i malintenzionati volendo introdursi nell’appartamento del signor Rossi, preferiscono citofonare presso il signor Bianchi in modo da entrare nell’atrio principale e recarsi poi all’unità abitativa. Ovviamente usano una scusa, ad esempio dicono di essere tecnici del gas, con il videocitofono è possibile verificare l’identità e non aprire. Nonostante questo, la presenza di telecamere può invadere la privacy degli altri condomini, ecco perché è necessario adottare delle precauzioni a protezione della privacy.

Videocitofono su aree comuni
Per il videocitofono occorre fare delle precisazioni, in particolare è bene distinguere tra l’ipotesi in cui le riprese vadano a ricadere su aree comuni dall’ipotesi in cui le immagini del videocitofono siano ad uso esclusivo del singolo condomino. Infatti in questo secondo caso non vengono sollevati particolari problemi di privacy, al punto che la dottrina prevalente ritiene che non sia necessario neanche posizionare degli avvisi che rendano nota la presenza del videocitofono. Nel primo caso, invece, è necessario adottare delle cautele.
In particolare, se le videocamere vanno a riprendere aree comuni è necessario che sia affisso un avviso per tutti, e in particolare anche per i terzi soggetti, che renda nota la presenza della telecamera. Inoltre le registrazioni delle telecamere devono essere tenute per un periodo massimo di 24-48 ore e non possono in alcun modo essere diffuse. Si possono conservare per temi maggiori solo in seguito ad una comunicazione al Garante, ovviamente la stessa deve essere opportunamente motivata, ad esempio nel caso in cui vi sia stato un furto.
Dei limiti vi sono anche all’installazione, infatti la normativa prevede che per poter installare videocitofoni che riprendono anche le aree comuni è opportuno procedere prima ad un’assemblea condominiale che voti tale proposta. Si intende accettata la stessa se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei condomini presenti durante l’assemblea. Gli stessi devono inoltre rappresentare la metà del valore dell’immobile.

Videocitofono e privacy in condominio: l’importanza della regolazione dell’angolo visuale
Cosa succede se il singolo condomino installa un videocitofono ad uso esclusivo che però riprende anche aree non di sua esclusiva pertinenza? In linea di massima il videocitofono dovrebbe essere regolato in modo che l’angolo visuale ripreso sia il più possibile ristretto e quindi non sia idoneo a “intercettare” altri soggetti. Ad esempio l’angolo visuale deve essere tale da non riprendere gli ospiti che arrivano dai vicini, gli orari di uscita e rientro del condomino che abita sullo stesso piano. A dirimere ulteriormente la questione è stato il tribunale di Catania. La sentenza precisa che i sistemi di videosorveglianza non possono avere un raggio visuale che vada ad interferire con spazi condominiali comuni o con la proprietà del vicino. La sentenza precisa che le riprese sono vietate anche nel caso in cui il sistema di videosorveglianza non preveda la registrazione e conservazione delle immagini. Il Garante privacy ha precisato che è comunque vietato diffondere le immagini riprese, ad esempio attraverso webcam, anche se le stesse sono strettamente pertinenti alla propria area privata. Insomma se in casa mia arriva un ospite e io lo riprendo mentre suona il citofono, non posso comunque diffondere quelle immagini. Rispettando queste norme non è necessario neanche installare il cartello che avvisa della presenza della telecamera. Questa ipotesi è limitata al caso in cui la telecamera sia applicata sull’uscio di casa ed esclusivamente su esso. Tutto cambia che si tratta del portone principale del condominio o del pianerottolo.

Uso di videocitofono su aree comuni senza delibera assembleare
Nel caso in cui il videocitofono non condominiale, per le modalità di ubicazione, va a riprendere anche spazi comuni, come può essere un pianerottolo o l’uscio del vicino, si configura il reato di “Interferenze illecite nella vita privata altrui”, per tale reato è prevista anche la reclusione e il risarcimento danni. L’installazione del videocitofono che vada a riprendere anche aree comuni o l’uscio del vicino senza la deliberazione assembleare è vietata anche nel caso in cui il sistema non preveda la registrazione del sonoro, questo perché comunque si tratterebbe di un sistema di raccolta di dati personali visto che la persona è identificabile e già questo porta ad trattamento di dati personali. I dati personali infatti comprendono un’ampia sfera di fatti: dal sesso, all’età, ma anche le opinioni religiose. Ad esempio se anche non si conosce chi bussa alla porta del vicino, vedendolo si possono scorgere simboli religiosi.

Videocitofono e privacy in condominio: come agire senza rischi
Tutto ovviamente cambia se sono seguite tutte le procedure e quindi il videocitofono è installato su deliberazione dell’assemblea condominiale. Se l’installazione avviene con deliberazione, è comunque necessario che siano affissi dei cartelli nell’area circostante che avvertano in modo inequivocabile della presenza di videocamere e videocitofoni che possono riprendere coloro che si trovano nell’area circostante. I cartelli devono essere ben visibili e devono indicare anche la finalità per la quale avvengono le registrazioni/riprese. Il cartello ha l’obiettivo di avvisare i terzi soggetti, può trattarsi anche semplicemente del postino o del fattorino, che entrando in una determinata area vi è la possibilità di essere ripresi. Spetta poi a tale soggetto fare in modo di non avere comportamento che lui stesso valuti come inappropriati. Si è detto in precedenza che il responsabile del trattamento dei dati personali in condominio è l’amministratore. Proprio per questo se un condomino installa in videocitofono a uso esclusivo è suo compito chiedergli una relazione tecnica e i campi di visione delle telecamere in modo da valutare se le stesse possono violare la privacy di altri condomini o soggetti terzi.

CondominioAdvisor: è nato il primo social, marketplace e reputational del condominio

da condominioweb.com

CondominioAdvisor è un marchio De.Gar. S.r.l. Strartup innovativa fondata da un avvocato, un amministratore di condominio è una software house.

Che cosa?
CondominioAdvisor è il primo portale, già operativo al 100%, che coniuga l’interazione di un social, la trasparenza di un reputational e il risparmio di un marketplace.

Perchè un social del condominio?
Il condominio, dopo la famiglia, rappresenta la comunità più diffusa in Italia.
La riforma legislativa del 2012 non ha offerto le risposte attese e le nuove tecnologie applicate al condominio stentano a decollare.

Il condominio è diventato un organizzazione piramidale centralizzata attorno all’amministratore, nella cui parte centrale si trovano i fornitori e alla base i condomini.

Questo comporta scarsa partecipazione e disinteresse alla vita condominiale, poca trasparenza di gestione e l’aumento dei costi a scapito della competitività e del risparmio.
La risposta che propone CondominioAdvisor ai problemi del condominio è un portale innovativo che offre gratuitamente ai condomini la possibilità di creare il sito web del proprio condominio in modo semplice, con pochi click e senza costi.
Il sito web del condominio può essere creato sia da un singolo condomino, che così ne diventa il referente, in sostanza è il caposcala virtuale del sito del condominio, che dall’amministratore di condominio.
Il primo utente che crea il sito del condominio inviterà gli altri condomini e l’amministratore ad iscriversi, incentivando così l’autoresponsabilità dei singoli condomini.
Ogni condomino può partecipare al proprio sito condominiale e contribuire al miglioramento della gestione, ad evidenziare i problemi ed a cercare le soluzioni per migliorare la vita condominiale.

Come migliorare le relazioni tra condòmini, amministratori e fornitori?
Il sito web di CondominioAdvisor è unico perché offre non solo la possibilità di inviare comunicazioni, segnalare eventi, aprire discussioni e annunci sulle varie sezioni del sito del condominio ma consente anche di conoscere i fornitori, valutarli, commentare i loro servizi ed accedere al primo mercato online dei beni e servizi condominiali.
Il condominio online di CondominioAdvisor consente di ridurre la conflittualità all’Interno del condominio aumentando l’interazione e di conseguenza le relazioni tra i condomini, gli amministratori ed i fornitori grazie al lato social della piattaforma.
La sezione “bacheca” offre la possibilità per gli utenti di dare vita a molteplici gruppi di discussione e garantisce una maggiore partecipazione dei condomini: ciò è garanzia di una partecipazione alla gestione condominiale più diffusa e meno conflittuale.

La tecnologia incontra la trasparenza nella gestione del condominio.
CondominioAdvisor promuove la trasparenza della gestione condominiale grazie a tre strumenti: i reputational contenuti nelle schede degli amministratori e fornitori iscritti; il servizio di cloud documentale che consente di condividere i documenti condominiali in modo che tutti hanno la facoltà di consultare la documentazione condominiale; il sistema di analisi di bilancio condominiale, basata su un algoritmo proprietario, che consente agli utenti, inserendo alcune voci di bilancio, una rapida verifica della congruità delle spese condominiali o eventuali possibili eccessi di costi e, all’occorrenza, propone anche delle rapide soluzioni accedendo al marketplace del condominio.

Come accedere al primo marketplace dei beni e servizi condominiali?
Migliorare le relazioni tra condòmini e promuovere la trasparenza nella gestione condominiale sono solo due dei tre pilastri di CondominioAdvisor: il terzo pilastro è promuovere maggior risparmio ed efficienza condominiale.

Tutto questo oggi è possibile con una semplice richiesta di preventivo che, con un click, consente di inoltrare la richiesta a molteplici fornitori specializzati nel settore richiesto e nel proprio ambito territoriale.

I fornitori di servizi condominiali avranno per la prima volta la possibilità di inviare i preventivi richiesti per beni e servizi condominiali direttamente ai condòmini, far conoscere la propria azienda e, contestualmente, relazionarsi con gli utenti ed interagire direttamente senza alcun filtro.

I condòmini potranno così esaminare i preventivi, chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti ed esprimere la propria preferenza con un “like” ed estrarre una pratica classifica dei preventivi pervenuti così da agevolare la scelta del fornitore in assemblea.

Questo processo semplifica anche l’attività dell’amministratore che sarà coadiuvato nella scelta del fornitore in modo trasparente e sarà facilitato in sede di assemblea per procedere alla nomina del nuovo fornitore.

Il sito web condominiale con tecnologia blockchain: una marcia in più.
Creando il sito web del condominio con CondominioAdvisor l’utente potrà, inoltre, risparmiare nella gestione dei documenti condividendoli all’interno dell’area “archivio condominiale”; tutti i condòmini avranno così a disposizione un vero e proprio registro dei documenti condominiali sempre a portata di mano, CondominioAdvisor, inoltre, è la prima startup innovativa che ha creato il registro dei documenti condominiali in cloud con tecnologia blockchain.

Questo avviene perchè a differenza delle società il condominio non ha un registro dove depositare gli atti, i bilanci ed i verbali di assemblea. L’archivio condominiale consente non solo di avere a portata di click i documenti ma anche di avere la garanzia che i documenti, una volta immessi, non possono più essere modificati o alterati senza il consenso dell’assemblea.

Questo è possibile grazie alla possibilità di generare un’impronta digitale del documento depositato e ottenere una marcatura temporale aperta grazie alla tecnologia blockchain che ne garantisce nel tempo l’inalterabilità.
Ma non finisce qui! Una volta registrato il sito del condominio l’utente potrà consultare e alimentare la rubrica dei contatti condominiali, mantenere un archivio della letteratura dei consumi idrici ed inviare la lettura.

CondominioAdvisor si rivolge anche agli amministratori, i quali potranno fornire uno strumento digitale utile e gratuito che consente di superare le barriere fisiche e garantire una partecipazione alla vita del condominio semplice per tutti condomini.
Gli amministratori potranno così essere presenti, contemporaneamente, su più condomini, promuovere discussioni, preparare le assemblee di condominio in modo da renderle più efficienti e risolutive, promuovere la trasparenza della gestione condominiale e consentire il risparmio nell’acquisto di beni e servizi condominiali.

Grazie a CondominioAdvisor la vita condominiale può raggiungere nuovi livelli di partecipazione, condivisione ed efficienza di gestione contemporaneamente: i condòmini e l’amministratore potranno ridurre la conflittualità, garantire la trasparenza e ottimizzare i tempi ed i costi di gestione.

https://condominioadvisor.it/

Antenne in condominio: tutto quello che devi sapere

da studiocataldi.it

Anche in presenza di un’antenna centralizzata, ciascun condomino è libero di installare una propria antenna televisiva, senza richiedere alcuna autorizzazione all’amministratore. Quest’ultimo, però dev’essere informato prima dell’intervento, qualora si rendano necessarie delle modifiche delle parti comuni.

L’antenna può essere installata sia sul balcone di proprietà esclusiva che su tetti o lastrici solari di proprietà comune.

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Riforma del condominio, cosa è cambiato? Novità e normative

da ilmessaggero.it

Con l’entrata in vigore della Riforma del condominio sono state introdotte nuove norme e regolamentati aspetti importanti che riguardano la vita nei condomini. Con l’approvazione parlamentare avvenuta nel novembre del 2012, infatti, il Regolamento condominiale così come era conosciuto da ormai 70 anni (non era più stato modificato dal 1942) ha cambiato decisamente volto. Circa 35 milioni di italiani vivono in palazzi e condomini e ogni anno aumentano esponenzialmente le controversie condominiali, che spesso finiscono in tribunale. Con la Riforma del condominio, il Governo ha voluto dare una risposta a questa crescente esigenza, mettendo nero su bianco regole, norme di civile convivenza nonché obblighi e doveri di inquilini e proprietari.

Dopo ben 10 anni di lavoro, discussioni in parlamento, modifiche, rettifiche e ben tre legislature che si sono succedute, la Riforma del Condominio è venuta finalmente alla luce nel 2012. Questa ha colmato una lacuna regolamentare, che dal 1942 vedeva l’applicazioni di vecchie norme e regole. I tempi moderni richiedevano però una revisione drastica e più attuale della conduzione dei condomini, svolta arrivata con la definitiva entrata in vigore del nuovo Regolamento nel 2013. Ma quali sostanziali novità sono state apportate? In particolare la figura dell’amministratore è stata caricata di maggiori responsabilità, con nuovi obblighi da adempiere, mentre l’assemblea condominiale ha ottenuto maggiori poteri. Importanti novità sono state introdotte anche in merito alla gestione economica dei palazzi e maggior autonomia è stata data ai singoli condomini.

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Raccolta differenziata errata: paga il singolo o il condominio?

da studiocataldi.it

Se un condomino non esegue correttamente la raccolta differenziata chi è responsabile amministrativamente della violazione? Il singolo condomino o il condominio nel suo complesso? Per il tribunale di Torino il singolo perché la responsabilità è personale, per quello milanese invece il condominio perché è il soggetto che, nella veste di proprietario dei contenitori, si interfaccia con il Comune nella cura della raccolta differenziata.

  1. Raccolta differenziata: obblighi dei condomini e dell’amministratore
  2. Tribunale di Torino: la responsabilità è personale
  3. Tribunale di Milano: il condominio è responsabile in via solidale

Raccolta differenziata: obblighi dei condomini e dell’amministratore

Nelle città in cui la raccolta differenziata è a pieno regime, i condòmini, come i proprietari di abitazioni individuali, devono custodire i contenitori forniti dall’ente locale competente e provvedere al loro lavaggio e manutenzione.

L’amministratore, invece, in qualità di responsabile, deve:

  • comunicare ai condòmini le regole da rispettare in materia di vigilanza, conservazione e utilizzo dei contenitori,
  • determinare in quali parti di cortili e aree private devono essere collocati i bidoni;
  • indicare, nel rispetto del regolamento comunale, a quale distanza è necessario posizionare i recipienti rispetto a porte e finestre.
Detto questo, che cosa succede se uno o più condomini non eseguono correttamente la raccolta differenziata? La multa irrogata dal Comune è a carico del solo responsabile o dell’intero condominio? Due sentenze recenti rispondono al quesito con due opposte soluzioni.

Usucapione nel condominio

da studiocataldi.it

Nel condominio la coabitazione di più comproprietari si concreta nella condivisione dell’uso delle parti comuni. Accade però che uno dei partecipanti al condominio utilizzi in via esclusiva un bene condominiale (o una parte del bene condominiale) generando una situazione idonea all’acquisizione della proprietà esclusiva per usucapione.

Innumerevoli gli interventi che approdano alla Suprema Corte sull’argomento e molto variegata la casistica: ripostiglio del sottoscala, area riservata a parcheggio, aperture lucifere, assegnazione nominativa dei posti auto, ecc.

Senza dubbio il Condominio è argomento giuridico molto spinoso e discorrere di usucapione nel Condominio lo è altrettanto.

“Rapporto con il bene” e “continuità del possesso” nell’ambito del Condominio, ove esistono più proprietari che hanno il paritetico diritto di utilizzare le parti comuni, si sostanziano in una condizione di possesso già esistente, che va, pertanto, considerata in rapporto a potenziali situazioni di usucapione.

Il possesso idoneo alla maturazione dell’usucapione (ovverosia il cosiddetto possesso uti dominus) nel condominio deve essere esercitato con particolari e stringenti caratteristiche rispetto alla situazione in cui il possessore è estraneo rispetto al bene.

Vi è da considerare, inoltre, che la comproprietà non si estingue per il non uso con la conseguenza che il condomino che non usufruisce della parte comune ne rimane comunque proprietario.

Sul punto la Suprema Corte è ferma nell’assunto che per provare il possesso continuo, pacifico e indisturbato non rileva che gli altri condomini comproprietari si astengano dall’uso della cosa comune, ma è necessario che si verifichi una utilizzazione esclusiva fornendo la dimostrazione che il singolo comproprietario che invoca l’usucapione ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di utilizzo che spetta agli altri condomini comproprietari.

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Regolamento europeo privacy e condominio: cosa c’è da sapere

da idealista.it

Il 25 maggio è entrato in vigore il Gdpr, il nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali. Ma quali saranno gli effetti della nuova normativa sui condomini e su chi ci abita. A spiegarlo sono i nostri collaboratori di condominioweb.

Dal 25 maggio chiunque effettua operazioni “con o senza l’ausilio di processi automatizzati” su dati personali, è soggetto alla norma e alla sua applicazione.

L’amministratore di condominio utilizza necessariamente i dati dei condomini e di chiunque detiene un diritto reale o di godimento di un immobile presente all’interno del condominio, e svolge ogni giorno operazioni sui dati personali per gestire il bene comune.

Pertanto dovrà preoccuparsi di rispettare il regolamento in ogni sua parte tenuto conto della responsabilità e risarcimento del danno (art. 82 Reg. UE 2016/679) e delle sanzioni (artt. 83-84 Reg. UE 2016/679).

Ma le incombenze del GDPR (General Data Protection Regolation) sono a carico del condominio o dell’amministratore?

Per rispondere a questa domanda ricordiamo quanto stabilito dal Garante con provvedimento del 18 maggio del 2006 doc. Web n. 1297626.

Il Condominio è riconosciuto come “Titolare del trattamento dei dati” cioè colui che assume “le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza” (art. 4 c. 2 lett. f D.Lgs 196/2003).L’amministratore può essere nominato in veste di responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g), e 29 D.Lgs 196/2003 vale a dire colui che per conto del titolare svolge i compiti assegnati utilizzando i dati personali raccolti dal titolare secondo determinate finalità.

Quindi già dal 2006 il Garante chiariva i compiti, i ruoli e le incombenze per il trattamento dei dati nel mondo condominiale.

In questi anni c’è stata poca preoccupazione e attenzione da parte degli amministratori di condominio anche se sono diversi i provvedimenti del Garante che hanno coinvolto la categoria.

Con il GDPR, l’approccio al trattamento dei dati cambia e non può più essere trascurato questo aspetto. Il Titolare del trattamento dei dati rimane il Condominio che per sua natura, non essendo dotato e organizzato con struttura propria, demanda all’amministratore, quale professionista esterno, quasi tutti i trattamenti.

A differenza del D. Lgs 196/2003, che come da comunicazione del Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018 verrà abrogato a far data dal 25 maggio 2018 e ” la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del ..….

Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela dellaprivacy”, il Regolamento UE 2016/679 amplia le responsabilità e i doveri del titolare e del responsabile del trattamento. In particolare il titolare, condominio, (art. 24 Reg.

UE 2016/679), attraverso l’assemblea e/o il suo legale rappresentante, dovrà, a seconda del contesto e delle finalità dei trattamenti, valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare il rispetto del Regolamento.

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Condominio, quali poteri ha l’assemblea contro chi non paga?

da ilsalvagente.it

Se nel palazzo ci sono condomini morosi, l’amministratore ha l’obbligo di informare i condomini delle morosità e delle azioni intraprese?

Il punto 9 del comma 1 dell’articolo 1130 del codice civile stabilisce che l’amministratore è tenuto a “fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso”. Deve, quindi, indicare le morosità nel bilancio, ma non informare i condomini dello stato dei pagamenti, a meno che non siano gli stessi condomini a richiederlo. Il comma 9 dell’art. 1129 lo obbliga poi ad avviare azioni giudiziarie per il recupero delle somme dovute dai morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è compreso.

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Liti condominiali: 10 cose da sapere

da laleggepertutti.it

Tra i conflitti condominiali più ricorrenti ci sono quelli relativi ai rumori molesti, all’approvazione e ripartizione delle spese, all’utilizzo delle parti comuni (pianerottoli, ascensore, terrazza) e al recupero delle quote dai morosi. Chi vuol vivere serenamente in condominio non ha, in verità, che da rispettare poche regole, che poi sono le stesse della civile convivenza tra persone  educate. Gli impegni contrattuali, quando si vive “muro a muro”, dovrebbero venire dopo il rispetto reciproco. In questo articolo ti diremo quelli che, sulla base dell’esperienza delle aule giudiziarie, sono gli errori più comunemente commessi all’interno degli edifici e che, di solito, fanno perdere le cause. Vediamo quindi quali sono le cose da sapere sulle liti condominiali.

Convocazione di un condomino residente all’estero

da condominioweb.com

e uno dei condòmini è residente all’estero, quanto tempo prima dello svolgimento dell’assemblea bisogna comunicargli l’avviso di convocazione?

Questa, nella sostanza, la domanda che ci viene fatta da un nostro lettore, giovane amministratore di condominio, riguardo ad un caso che gli è capitato di affrontare.

La questione è sicuramente interessante e per chi è addentro alla materia delle comunicazioni/notificazioni, sicuramente foriera di qualche dubbio, posto che in ambito processuale le differenze esistono.

Entriamo nel dettaglio.

Comunicazione dell’avviso di convocazione

Com’è noto la materia è stata oggetto di rimaneggiamento ad opera della legge n. 220 del 2012, la così detta riforma del condominio.

Come ed entro quali termini va comunicato l’avviso di convocazione?

L’art. 66 delle disposizioni di attuazione specifica che il documento in esame dev’essere comunicato:

  • a mezzo raccomandata;
  • per fax;
  • via p.e.c.;
  • tramite consegna a mani.

=> Avviso di convocazione dell’assemblea in caso di assenza del condomino.

Quanto al termine, è specificato che l’avviso dev’essere comunicato entro cinque giorni dallo svolgimento dell’assemblea in prima convocazione.

La giurisprudenza – ormai consolidata – ha chiarito che per comunicazione bisogna intendere ricezione dell’avviso di convocazione entro il termine indicato.

Quanto al conteggio, anche qui è pacifico che si tratti di giorni non liberi, ossia che nel computo non va considerato il giorno di ricezione, ma si deve conteggiare quello di svolgimento in prima convocazione.

Esempio: ricevo la convocazione il giorno 1, il conteggio inizia dal giorno 2, allora l’avviso di convocazione sarà tempestivo se la prima convocazione è indetta non prima del giorno 6.

Quanto al concetto di ricezione, anche qui non vi sono dubbi. Come ha più volte affermato la Suprema Corte di Cassazione, la ricezione si dà per avvenuta, se non avvenuta in mani proprie del destinatario o di un suo delegato, al momento della immissione nella cassetta postale dell’avviso di giacenza del plico (così, tra le tante, Cass. 6 ottobre 2016 n. 23396), addirittura non considerandosi la circostanza che poi il plico sia reso immediatamente disponibile.

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