Videocitofono e privacy in condominio: le regole da seguire

da ilmessaggero.it

Privacy in condominio: è possibile installare il videocitofono?
Vuoi installare un videocitofono per aumentare la sicurezza del tuo appartamento? Sappi che ci sono delle regole da seguire. Eccole.
L’entrata in vigore del Regolamento per la protezione del dati GDPR ha rivoluzionato molti aspetti della vita di tante persone e ha fatto sollevare molti dubbi su quali dati personali debbano essere protetti e sulle regole per l’installazione di telecamere, come quelle per il videocitofono. Ecco a cosa prestare attenzione per evitare spiacevoli violazioni delle norme a tutela della privacy.

Il Regolamento GDPR
Prima di capire come proteggere la privacy dei condomini nonostante l’installazione di videocitofoni, è bene partire dalla nuova normativa. A rivoluzionare il trattamento dei dati personali è il GDPR, General Data Protection Regolation. Si tratta di un Regolamento dell’Unione Europea (UE 2016/679) che disciplina il trattamento dei dati personali. Il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio del 2018 e ha aumentato notevolmente obblighi e responsabilità per chi in un qualche modo si trova a dover gestire dei dati personali idonei a rivelare in modo diretto o indiretto abitudini di vita dei soggetti interessati. All’interno di un condominio chi ha maggiori responsabilità perché si trova a dover raccogliere i dati personali dei condomini è l’amministratore di condominio. Per lui vi sono obblighi specifici che gli impongono di evitare ogni comportamento che possa portare alla diffusione dei dati personali. Viene di conseguenza limitato di molto l’uso delle bacheche presenti nell’atrio dei condomini. Infatti gli avvisi devono essere il più possibile generici e non recare nomi dei singoli condomini, numeri di targa e dati relativi ai pagamenti ed eventuali ritardi. Questa norma appare del tutto congrua visto che l’atrio può essere visitato anche da terzi soggetti che magari fanno visita a un altro condomino o sono clienti di studi professionali presenti all’interno del condominio. Tra gli obblighi dell’amministratore vi è anche quello di predisporre un’informativa adeguata sul GDPR in modo che ogni condomino possa conoscere i dati raccolti, la finalità della raccolta e come far valere i propri diritti nel caso in cui ritenga siano stati violati i propri diritti. In relazione alla protezione della privacy molti dissidi e perplessità ha creato l’uso delle telecamere in condominio e in particolare del videocitofono. L’uso di questi strumenti è da molti sponsorizzato perché idonei ad aumentare la sicurezza, ma allo stesso tempo sono in molti a vedere un pericolo in tali strumenti, soprattutto quando i rapporti di vicinato non sono idilliaci e si teme un vicino spione. Ecco perché è bene chiarire alcuni punti.

Perché il videocitofono può invadere la privacy
Fatta questa disamina generale, ciò che preme ora è capire quali possono essere i limiti all’uso del videocitofono in condominio. Il videocitofono è uno strumento che prevede l’uso delle telecamere che devono riprendere l’area esterna al portone (principale o portone della singola unità abitativa) ed è proprio questo elemento a sollevare perplessità circa il GDPR. I problemi relativi alla potenziale violazione della privacy derivante dall’uso di un videocitofono sono attuali perché lo sviluppo tecnologico ha portato alla creazione di strumenti in grado non solo di prelevare immagini, ma anche di registrarle e registrare il sonoro. Questo vuol dire che un uso improprio può portare alla raccolta e diffusione di dati personali inerenti altri condomini o soggetti terzi che ad esempio arrivano in visita. Ad esempio, se il videocitofono punta su un portone che affaccia sul marciapiede, nel momento in cui dall’unità interna si controlla l’esterno, oltre ad avere visione di chi sta citofonando, si ha visione anche di chi in quel momento sta passando. L’immagine della persona porta ad una potenziale identificazione, questo può ledere i diritti.
D’altronde il videocitofono oggi è molto utilizzato perché, nella generale percezione di pericolo derivante da intrusione di terzi malintenzionati, consente al singolo condomino di vedere prima chi sta suonando al citofono e quindi aprire solo a persone conosciute. Il suo uso quindi è molto diffuso per motivi di sicurezza in quanto evita che il portone principale sia aperto anche a chi non ha titoli per entrare, di conseguenza è una misura che va a proteggere tutti i proprietari/locatari delle unità abitative. Ad esempio, capita spesso che i malintenzionati volendo introdursi nell’appartamento del signor Rossi, preferiscono citofonare presso il signor Bianchi in modo da entrare nell’atrio principale e recarsi poi all’unità abitativa. Ovviamente usano una scusa, ad esempio dicono di essere tecnici del gas, con il videocitofono è possibile verificare l’identità e non aprire. Nonostante questo, la presenza di telecamere può invadere la privacy degli altri condomini, ecco perché è necessario adottare delle precauzioni a protezione della privacy.

Videocitofono su aree comuni
Per il videocitofono occorre fare delle precisazioni, in particolare è bene distinguere tra l’ipotesi in cui le riprese vadano a ricadere su aree comuni dall’ipotesi in cui le immagini del videocitofono siano ad uso esclusivo del singolo condomino. Infatti in questo secondo caso non vengono sollevati particolari problemi di privacy, al punto che la dottrina prevalente ritiene che non sia necessario neanche posizionare degli avvisi che rendano nota la presenza del videocitofono. Nel primo caso, invece, è necessario adottare delle cautele.
In particolare, se le videocamere vanno a riprendere aree comuni è necessario che sia affisso un avviso per tutti, e in particolare anche per i terzi soggetti, che renda nota la presenza della telecamera. Inoltre le registrazioni delle telecamere devono essere tenute per un periodo massimo di 24-48 ore e non possono in alcun modo essere diffuse. Si possono conservare per temi maggiori solo in seguito ad una comunicazione al Garante, ovviamente la stessa deve essere opportunamente motivata, ad esempio nel caso in cui vi sia stato un furto.
Dei limiti vi sono anche all’installazione, infatti la normativa prevede che per poter installare videocitofoni che riprendono anche le aree comuni è opportuno procedere prima ad un’assemblea condominiale che voti tale proposta. Si intende accettata la stessa se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei condomini presenti durante l’assemblea. Gli stessi devono inoltre rappresentare la metà del valore dell’immobile.

Videocitofono e privacy in condominio: l’importanza della regolazione dell’angolo visuale
Cosa succede se il singolo condomino installa un videocitofono ad uso esclusivo che però riprende anche aree non di sua esclusiva pertinenza? In linea di massima il videocitofono dovrebbe essere regolato in modo che l’angolo visuale ripreso sia il più possibile ristretto e quindi non sia idoneo a “intercettare” altri soggetti. Ad esempio l’angolo visuale deve essere tale da non riprendere gli ospiti che arrivano dai vicini, gli orari di uscita e rientro del condomino che abita sullo stesso piano. A dirimere ulteriormente la questione è stato il tribunale di Catania. La sentenza precisa che i sistemi di videosorveglianza non possono avere un raggio visuale che vada ad interferire con spazi condominiali comuni o con la proprietà del vicino. La sentenza precisa che le riprese sono vietate anche nel caso in cui il sistema di videosorveglianza non preveda la registrazione e conservazione delle immagini. Il Garante privacy ha precisato che è comunque vietato diffondere le immagini riprese, ad esempio attraverso webcam, anche se le stesse sono strettamente pertinenti alla propria area privata. Insomma se in casa mia arriva un ospite e io lo riprendo mentre suona il citofono, non posso comunque diffondere quelle immagini. Rispettando queste norme non è necessario neanche installare il cartello che avvisa della presenza della telecamera. Questa ipotesi è limitata al caso in cui la telecamera sia applicata sull’uscio di casa ed esclusivamente su esso. Tutto cambia che si tratta del portone principale del condominio o del pianerottolo.

Uso di videocitofono su aree comuni senza delibera assembleare
Nel caso in cui il videocitofono non condominiale, per le modalità di ubicazione, va a riprendere anche spazi comuni, come può essere un pianerottolo o l’uscio del vicino, si configura il reato di “Interferenze illecite nella vita privata altrui”, per tale reato è prevista anche la reclusione e il risarcimento danni. L’installazione del videocitofono che vada a riprendere anche aree comuni o l’uscio del vicino senza la deliberazione assembleare è vietata anche nel caso in cui il sistema non preveda la registrazione del sonoro, questo perché comunque si tratterebbe di un sistema di raccolta di dati personali visto che la persona è identificabile e già questo porta ad trattamento di dati personali. I dati personali infatti comprendono un’ampia sfera di fatti: dal sesso, all’età, ma anche le opinioni religiose. Ad esempio se anche non si conosce chi bussa alla porta del vicino, vedendolo si possono scorgere simboli religiosi.

Videocitofono e privacy in condominio: come agire senza rischi
Tutto ovviamente cambia se sono seguite tutte le procedure e quindi il videocitofono è installato su deliberazione dell’assemblea condominiale. Se l’installazione avviene con deliberazione, è comunque necessario che siano affissi dei cartelli nell’area circostante che avvertano in modo inequivocabile della presenza di videocamere e videocitofoni che possono riprendere coloro che si trovano nell’area circostante. I cartelli devono essere ben visibili e devono indicare anche la finalità per la quale avvengono le registrazioni/riprese. Il cartello ha l’obiettivo di avvisare i terzi soggetti, può trattarsi anche semplicemente del postino o del fattorino, che entrando in una determinata area vi è la possibilità di essere ripresi. Spetta poi a tale soggetto fare in modo di non avere comportamento che lui stesso valuti come inappropriati. Si è detto in precedenza che il responsabile del trattamento dei dati personali in condominio è l’amministratore. Proprio per questo se un condomino installa in videocitofono a uso esclusivo è suo compito chiedergli una relazione tecnica e i campi di visione delle telecamere in modo da valutare se le stesse possono violare la privacy di altri condomini o soggetti terzi.

Vietato registrare di nascosto la riunione di condominio

da studiocataldi.it
Deve ritenersi vietata la video registrazione di una riunione di condominio effettuata in maniera occulta da un singolo condomino senza il previo consenso informato di tutti i partecipanti. Della vicenda riguardante la privacy condominiale se ne è occupato il Tribunale di Roma nella sentenza n. 13692/2018 (qui sotto allegata).
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici capitolini nasce dalla citazione di una signora che, evocando in giudizio il Condominio, chiedeva annullarsi una delibera assembleare ritenuta invalida per una serie di motivazioni, tra cui la circostanza che il verbale era stato redatto lasciando spazi in bianco riempiti successivamente.
Asserzioni che la donna ritiene dimostrate grazie alla registrazione della riunione assembleare da lei effettuata. Ciononostante, per i giudici le domande attoree non trovano accoglimento e vengono rigettate in quanto infondate e/o non provate, rimanendo valida ed efficace la delibera impugnata.
In particolare, per il Tribunale l’attrice non ha adempiuto l’onere della prova a suo carico in quanto la registrazione audio dell’impugnata assemblea dell’assise condominiale, posta a fondamento della domanda, è sta da lei effettuata senza previa autorizzazione e dunque non risulta utilizzabile.

Condominio: illegittima la registrazione dell’assemblea senza previo consenso

Al riguardo, i giudici rammentano che ogni condomino ha diritto di chiedere all’amministratore che la riunione condominiale sia registrata avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, ciascun partecipante a una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici, accetta il rischio di essere registrato (Cass. 18908/2011).

Inoltre, non si verifica la lesione alla privacy dei partecipanti, in quanto la registrazione non dà luogo alla “compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste” (Cass. S.U. 36747/2003).
Tuttavia, nonostante ogni partecipante all’assemblea abbia il diritto di registrare durante l’assemblea, va sottolineato come egli sia tenuto a non divulgare il contenuto a terzi non presenti durante l’assemblea.
In questo caso si verificherebbe un reato (art. 167 d.lgs. 196/2003), salvo il caso in cui si sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti all’adunanza o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.
Anche l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, nel vademecum “Il condominio e la privacy”, ha chiarito che l’assemblea condominiale può essere registrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.
Nel caso in esame, invece, la proponente non è stata autorizzata e dunque la registrazione audio deve ritenersi illegittima e non utilizzabile per provare i fatti dalla stessa posti a fondamento della sua domanda, non essendo, in sostanza, soddisfatto l’onere probatorio che compete a parte attrice.

Regolamento europeo privacy e condominio: cosa c’è da sapere

da idealista.it

Il 25 maggio è entrato in vigore il Gdpr, il nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali. Ma quali saranno gli effetti della nuova normativa sui condomini e su chi ci abita. A spiegarlo sono i nostri collaboratori di condominioweb.

Dal 25 maggio chiunque effettua operazioni “con o senza l’ausilio di processi automatizzati” su dati personali, è soggetto alla norma e alla sua applicazione.

L’amministratore di condominio utilizza necessariamente i dati dei condomini e di chiunque detiene un diritto reale o di godimento di un immobile presente all’interno del condominio, e svolge ogni giorno operazioni sui dati personali per gestire il bene comune.

Pertanto dovrà preoccuparsi di rispettare il regolamento in ogni sua parte tenuto conto della responsabilità e risarcimento del danno (art. 82 Reg. UE 2016/679) e delle sanzioni (artt. 83-84 Reg. UE 2016/679).

Ma le incombenze del GDPR (General Data Protection Regolation) sono a carico del condominio o dell’amministratore?

Per rispondere a questa domanda ricordiamo quanto stabilito dal Garante con provvedimento del 18 maggio del 2006 doc. Web n. 1297626.

Il Condominio è riconosciuto come “Titolare del trattamento dei dati” cioè colui che assume “le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza” (art. 4 c. 2 lett. f D.Lgs 196/2003).L’amministratore può essere nominato in veste di responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g), e 29 D.Lgs 196/2003 vale a dire colui che per conto del titolare svolge i compiti assegnati utilizzando i dati personali raccolti dal titolare secondo determinate finalità.

Quindi già dal 2006 il Garante chiariva i compiti, i ruoli e le incombenze per il trattamento dei dati nel mondo condominiale.

In questi anni c’è stata poca preoccupazione e attenzione da parte degli amministratori di condominio anche se sono diversi i provvedimenti del Garante che hanno coinvolto la categoria.

Con il GDPR, l’approccio al trattamento dei dati cambia e non può più essere trascurato questo aspetto. Il Titolare del trattamento dei dati rimane il Condominio che per sua natura, non essendo dotato e organizzato con struttura propria, demanda all’amministratore, quale professionista esterno, quasi tutti i trattamenti.

A differenza del D. Lgs 196/2003, che come da comunicazione del Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018 verrà abrogato a far data dal 25 maggio 2018 e ” la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del ..….

Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela dellaprivacy”, il Regolamento UE 2016/679 amplia le responsabilità e i doveri del titolare e del responsabile del trattamento. In particolare il titolare, condominio, (art. 24 Reg.

UE 2016/679), attraverso l’assemblea e/o il suo legale rappresentante, dovrà, a seconda del contesto e delle finalità dei trattamenti, valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare il rispetto del Regolamento.

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Il condominio e la privacy: quali sono le regole da rispettare?

da money.it

Vi sarà capitato molto spesso di chiedervi come vengono trattati i dati personali di ogni singola persona che abita all’interno di un condominio.

Il condominio è un luogo dove convivono numerose persone, per questo motivo le esigenze di privacy riservatezza devono essere bilanciate con gli ulteriori diritti esistenti relativi ai condomini e ad eventuali terzi.

I dati che sono contenuti negli archivi condominiali infatti possono rivelare importanti e delicate informazioni riguardanti gli abitanti del palazzo.

Proprio per questo motivo il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito una breve guida, con i riferimenti pratici e le regole di comportamento per il corretto uso dei dati personali nel condominio.

Vediamo quindi quali sono le responsabilità dell’amministratore condominiale e a quali dati possono accedere i condomini.

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