Vietato registrare di nascosto la riunione di condominio

da studiocataldi.it
Deve ritenersi vietata la video registrazione di una riunione di condominio effettuata in maniera occulta da un singolo condomino senza il previo consenso informato di tutti i partecipanti. Della vicenda riguardante la privacy condominiale se ne è occupato il Tribunale di Roma nella sentenza n. 13692/2018 (qui sotto allegata).
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici capitolini nasce dalla citazione di una signora che, evocando in giudizio il Condominio, chiedeva annullarsi una delibera assembleare ritenuta invalida per una serie di motivazioni, tra cui la circostanza che il verbale era stato redatto lasciando spazi in bianco riempiti successivamente.
Asserzioni che la donna ritiene dimostrate grazie alla registrazione della riunione assembleare da lei effettuata. Ciononostante, per i giudici le domande attoree non trovano accoglimento e vengono rigettate in quanto infondate e/o non provate, rimanendo valida ed efficace la delibera impugnata.
In particolare, per il Tribunale l’attrice non ha adempiuto l’onere della prova a suo carico in quanto la registrazione audio dell’impugnata assemblea dell’assise condominiale, posta a fondamento della domanda, è sta da lei effettuata senza previa autorizzazione e dunque non risulta utilizzabile.

Condominio: illegittima la registrazione dell’assemblea senza previo consenso

Al riguardo, i giudici rammentano che ogni condomino ha diritto di chiedere all’amministratore che la riunione condominiale sia registrata avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, ciascun partecipante a una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici, accetta il rischio di essere registrato (Cass. 18908/2011).

Inoltre, non si verifica la lesione alla privacy dei partecipanti, in quanto la registrazione non dà luogo alla “compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste” (Cass. S.U. 36747/2003).
Tuttavia, nonostante ogni partecipante all’assemblea abbia il diritto di registrare durante l’assemblea, va sottolineato come egli sia tenuto a non divulgare il contenuto a terzi non presenti durante l’assemblea.
In questo caso si verificherebbe un reato (art. 167 d.lgs. 196/2003), salvo il caso in cui si sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti all’adunanza o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.
Anche l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, nel vademecum “Il condominio e la privacy”, ha chiarito che l’assemblea condominiale può essere registrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.
Nel caso in esame, invece, la proponente non è stata autorizzata e dunque la registrazione audio deve ritenersi illegittima e non utilizzabile per provare i fatti dalla stessa posti a fondamento della sua domanda, non essendo, in sostanza, soddisfatto l’onere probatorio che compete a parte attrice.

Anche per il condominio in arrivo la fattura elettronica

da lastampa.it

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757/2018 e con la circolare n. 8/E ha dettato le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per cessazione di beni e prestazioni di servizi. Tali adempimenti dal 1 gennaio 2019 saranno obbligatori per tutti i contribuenti, soggetti passivi IVA, tra cui anche gli amministratori di condominio.

Fattura elettronica dal 2019. L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757/2018 e con la circolare n. 8/E ha dettato le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per la cessazione di beni e la prestazioni di servizi. Tali adempimenti dal 1 gennaio 2019 saranno obbligatori per tutti i contribuenti, soggetti passivi IVA, tra cui anche gli amministratori di condominio.
La fattura elettronica sarà in formato Xml e sarà trasmessa e recapitata solo attraverso il SDI, conterrà gli elementi di riferimento di cui all’art. 21 bis del d.P.R. n. 633/72, integrati ove necessario da altre informazioni per l’invio.
Il SDI effettuerà controlli sulle fatture trasmesse e, in caso di accettazione, la fattura sarà inoltrata al destinatario, mentre in caso di “scarto” sarà notificata all’emittente la ragione della non conformità, fissando un termine di 5 giorni per la riemissione. Ad ogni ricevuta sarà apposto da SDI un sigillo elettronico avanzato, che ne garantisce autenticità e integrità e fornisce prova, sia nel caso di “ricevuta di recapito” che di “ricevuta di mancato recapito”. Il cliente finale riceverà direttamente le fatture di acquisto – tramite il codice destinatario o l’indirizzo Pec comunicato all’amministratore- o tramite un intermediario. In caso di consumatore finale senza partita IVA o contribuente minimo o forfettario, la fattura verrà recapitata in un’area riservata del sito internet dell’Agenzia dell’Entrate, con comunicazione tempestiva al cliente da parte dell’amministratore del condominio.
L’archiviazione delle fatture elettroniche trasmesse tramite SDI avverrà tramite l’area riservata del sito web dell’agenzia dell’Entrate aderendo al servizio di conservazione, oppure sarà possibile conservare le fatture mediante un intermediario terzo o conservarle in proprio purché sia rispettato quanto previsto dal Decreto del Mef del 17 giugno 2014.

Come ripartire il compenso dell’amministratore condominiale

da fiscoetasse.com

Secondo quale criterio si suddividono tra i condòmini le spese relative al compenso dell’amministratore?

Molti sono gli elementi da tenere in considerazione per poter dare una risposta:

  • in base alla proprietà
  • in base all’uso

tenendo conto che l’attività dell’amministratore è svolta nell’interesse comune.

Poi bisogna considerare l’immobile dato in locazione o quello detenuto in qualità di usufrutturario, ricordando che dopo la riforma la responsabilità tra usufruttuario e nudo proprietario è in solido.

Ma vediamo nel dettaglio:

Criteri legali di riparto delle spese in condominio

Ricordiamo che i criteri previsti dalla legge con riferimento al riparto delle spese condominiali sono quello “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione“, e quello in “proporzione dell’uso che ciascuno può farne“; il primo si applica alle “spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza”, mentre il secondo  per le “cose destinate a servire i condomini in misura diversa”; inoltre, nel caso di condominio parziale, cioè “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità” (v. art. 1123 c.c.).

L’attività dell’amministratore è un servizio esercitato nell’interesse comune

L’attività dell’amministratore costituisce senz’altro un servizio svolto nell’interesse comune.
In qualità di mandatario, egli gestisce il condominio nell’interesse di tutti: come si evince dai compiti conferitigli dalla legge (v. in particolare artt. 1129 e 1130 c.c) l’attività dell’amministratore di condominio è in ultima analisi sostanzialmente deputata alla gestione e tutela delle parti comuni.
Inoltre, nello svolgimento delle proprie competenze, l’amministratore agisce in nome e per conto di tutti.
Dunque, non v’è alcun dubbio che la sua opera riguardi l’interesse comune.
Pertanto, il riparto della spesa dovrà essere effettuato in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (ex art. 1123 co.1, c.c.), salvo una diversa convenzione, la quale deve essere assunta dai condòmini all’unanimità.

Riparto del compenso dell’amministratore e locazione

L’art. 9 L. 392/1978 (Legge intitolata “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”) non include il compenso dell’amministratore tra gli oneri che spetta al conduttore pagare.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia locata, dunque, nel silenzio della legge, secondo la giurisprudenza il pagamento spetta al locatore.

Riparto compenso amministratore e usufrutto

Nel caso sull’immobile sia stato costituito diritto di usufrutto, il riparto sarà quello indicato dagli artt. 1004 e 1005 c.c.: il compenso sarà dunque dovuto dall’usufruttuario per quanto concerne la gestione e la manutenzione ordinaria e non per la manutenzione straordinaria. Salvo, però, a parere di chi scrive, egli non abbia votato per l’esecuzione di alcuni interventi di carattere straordinario, come ammesso, a seguito dalla riforma dall’art. 67, co. 7, Disp. att. e trans. c.c. In tal caso, sempre secondo chi scrive, salvo il rimborso previsto dalle norme richiamate dall’art. 67, co. 7 (artt. 1006, 985 e 986 c.c.), le spese dovranno essere poste in capo all’usufruttuario.
Per quanto complicato, in realtà si tratta di un falso problema, giacchè dopo la riforma usufruttuario e nudo proprietario sono oggi responsabili in solido verso il condominio.
Infine, ricordiamo che nel caso di condominio parziale troverà applicazione anche  per il compenso dell’amministratore l’art. 1123, co.3: dunque, nel caso di attività svolta nel solo interesse del condominio parziale (ad es. attività straordinaria per manutenzione straordinaria), le spese andranno ripartite solo tra i condomini interessati.”

Condominio: chi decide i contratti per i lavori?

da studiocataldi.it

La gestione di un condominio è un’attività tutt’altro che semplice. Ecco perché la recente riforma ha voluto disegnare la figura dell’amministratore come una vera e propria professione. È dall’esercizio continuativo di tali compiti che si maturano le esperienze e i contatti necessari a rendere più semplice ed agevole la gestione degli edifici. In questo modo, peraltro, è possibile avere a riferimento gli stessi interlocutori per i lavori da eseguire nei vari palazzi come, ad esempio, la ditta per la riparazione dell’ascensore, il fabbro per la sostituzione del tamburo della serratura del portone d’ingresso, l’elettricista per la sostituzione delle luci fulminate, per il cancello del garage o per la sbarra metallica del parcheggio, l’impresa che si occupa dello spurgo, il giardiniere, ecc. Si tratta, infatti, di compiti da gestire nel quotidiano che necessitano di interventi rapidi e agevoli, in modo da non compromettere gli interessi dei proprietari degli appartamenti. Convocare l’assemblea per ogni necessità di questo genere sarebbe oltremodo oneroso e defatigante. Ciò detto, è giusto chiedersi: in condominio, chi decide i contratti per i lavori?

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Proprietario del solo posto auto è condòmino a tutti gli effetti

da altalex.it

Anche il proprietario del singolo posto auto scoperto è un condòmino a tutti gli effetti e non può essere escluso dall’uso e dal godimento delle parti comuni. Non è configurabile alcuna servitù in quanto ogni condomino ha il diritto di utilizzare e godere dei beni comuni. Come tale, quindi, anche il proprietario del posto auto scoperto è tenuto a provvedere a sostenere i relativi costi in ragione dei millesimi posseduti.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civ., con l’ordinanza 16 gennaio 2018, n. 884.

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Ristrutturazione condominio 2018: agevolazioni fiscali

da laleggepertutti.it

La legge prevede il diritto di portare in detrazione Irpef le spese per ristrutturazioni degli immobili, anche quando queste riguardano il condominio e, più precisamente, le parti comuni dell’edificio (per esempio scale, portoni di ingresso, cortile, tetto ecc.). In questi casi, un ruolo importante è svolto dall’amministratore di condominio, il quale deve occuparsi della tenuta di tutta la documentazione utile affinché i singoli condomini possano beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Vediamo come funzionano le agevolazioni fiscali 2018 per la ristrutturazione nei condomini.

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Il condominio e la privacy: quali sono le regole da rispettare?

da money.it

Vi sarà capitato molto spesso di chiedervi come vengono trattati i dati personali di ogni singola persona che abita all’interno di un condominio.

Il condominio è un luogo dove convivono numerose persone, per questo motivo le esigenze di privacy riservatezza devono essere bilanciate con gli ulteriori diritti esistenti relativi ai condomini e ad eventuali terzi.

I dati che sono contenuti negli archivi condominiali infatti possono rivelare importanti e delicate informazioni riguardanti gli abitanti del palazzo.

Proprio per questo motivo il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito una breve guida, con i riferimenti pratici e le regole di comportamento per il corretto uso dei dati personali nel condominio.

Vediamo quindi quali sono le responsabilità dell’amministratore condominiale e a quali dati possono accedere i condomini.

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Bilancio del condominio falso: dirlo è diffamazione

da laleggepertutti.it

L’amministratore del tuo condominio ha presentato, dopo numerosi mesi, il bilancio consuntivo in cui vengono indicate tutte le spese sostenute e le quote riscosse dai singoli proprietari. In verità, da una lettura attenta, ti accorgi che i conti non tornano; in particolare hai il sospetto – ma non la certezza – che alcune uscite di cassa siano state esagerate per realizzare una disponibilità di denaro extra-bilancio in modo da farlo sfuggire al controllo dei condomini. I punti d’ombra sono la prova che l’amministratore avrebbe incassato dei soldi per sé.

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