Permessi Legge 104: nuove precisazioni INPS

da fiscoetasse.com

Nel Messaggio n. 3114 del 07 agosto 2018 l’INPS fornisce nuove indicazioni sulla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. In particolare si specificano alcuni casi di particolari  modalità organizzative dell’orario di lavoro: lavoro per turni, part time.

Ricordiamo  che la  legge prevede , in generale, la possibilità di fruire di permessi e congedi connessi al riconoscimento dello stato di  disabilità  proprio o di un proprio  familiare da assistere , previa  domanda di accertamento dei requisiti sanitari  specifici all’INPS.

Nel dettaglio i benefici si possono identificare con le seguenti tipologie
a) Congedo figli disabili
b) Permessi retribuiti
c) Congedo straordinario

I permessi retribuiti consistono in 3 giorni al mese di permesso oppure  2 ore di permesso  giornaliero (con  orario di lavoro pari o superiore a 6 ore) ovvero 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore,  per tutti i giorni del mese .

Hanno diritto   i lavoratori disabili   e i seguenti soggetti che assistono disabili:

  •  genitori lavoratori dipendenti;
  •  coniuge lavoratore dipendente;
  •  parenti o affini entro il 2° grado ( figli ) ma  il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado se  genitori o il coniuge hanno piu di  sessantacinque anni di età  oppure  siano deceduti o affetti da patologie invalidanti).

Non hanno invece diritto ai permessi in oggetto i seguenti soggetti:
1) lavoratori a domicilio;addetti ai servizi domestici e familiari;
2) agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o
familiari ;
3) autonomi e parasubordinati.

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In Francia approvata una legge che vieta l’uso degli smartphone nelle scuole

da ninjamarketing.it

Il parlamento francese ha appena votato la proposta di legge che mette al bando delle scuole l’uso degli smartphone.

Già a partire dal rientro a scuola, il prossimo settembre, gli studenti francesi non potranno più utilizzare i dispositivi mobili mentre sono a scuola. La legge, infatti, è stata approvata lunedì e si applicherà agli alunni tra i 3 e i 15 anni, ma a discrezione delle istituzioni potrà essere applicata anche nelle scuole superiori e nelle università.

L’approvazione della legge, voluta come “segnale forte” da Macron, ha suscitato grandi polemiche in Francia, con un tam tam di critiche sui social network.

Le uniche eccezioni saranno quelle applicate agli “scopi educativi” o per bambini con disabilità.

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Condominio: contabilizzatori e termovalvole

da laleggepertutti.it

Secondo la legge [1] è obbligatorio contabilizzare il calore nei condominii: da qui la necessità di installare sistemi di contabilizzatori e termovalvole. L’obbligo della termoregolazione – inizialmente previsto entro il 31 dicembre 2016 e poi prorogato al 30 giugno 2017 – discende da una direttiva europea in tema di efficienza energetica [2], che ha imposto all’Italia interventi di efficientamento energetico.

Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste.

In primo luogo è da dire che l’obbligo della termoregolazione riguarda in concreto gli edifici serviti da un’unica centrale termica per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Ovviamente l’adempimento dell’obbligo in questione passa per interventi tecnici consistenti sugli impianti di riscaldamento. Infatti, l’adeguamento dell’impianto termico condominiale comporta per ciascun condominio delle spese non indifferenti. Allo stesso tempo, però, lo stesso produrrà un cambiamento fondamentale nella gestione del riscaldamento, sia in termini di spesa che di sprechi. Infatti, con la contabilizzazione del calore ogni condomino dovrà pagare solo quanto effettivamente consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base all’effettivo riscaldamento fornito all’abitazione.

L’adeguamento alla normativa si ottiene sostanzialmente attraverso tre attività:

  • contabilizzazione: ovvero l’installazione dei ripartitori sui radiatori. I ripartitori sono strumenti di lettura che consentono di monitorare il calore emesso;
  • termoregolazione: vale a dire l’installazione delle valvole termostatiche sui radiatori che consentono di regolare in ogni stanza la temperatura;
  • nuove tabelle millesimali: tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato devono adeguare le tabelle millesimali del riscaldamento alla nuova norma Uni 10200.

In particolare per quanto concerne il nuovo sistema di ripartizione delle spese, la nuova tabella millesimale prevede la suddivisione dei consumi non più sulla base dei millesimi di proprietà ma attraverso la distinzione in consumi volontari e consumi involontari. Nella prima categoria rientra la spesa per il riscaldamento così come rilevato appunto dai contabilizzatori installati sui radiatori di ciascuna unità immobiliare. Nella categoria dei consumi involontari rientrano, invece, le altre spese, come ad esempio i consumi derivanti da dispersioni di calore che avvengono dalle tubature prima di arrivare negli appartamenti. O ancora rientrano nella categoria delle spese involontarie le spese di manutenzione ordinaria dell’impianto e quelle per la gestione del servizio. Secondo la nuova tabella millesimale [3], in coerenza con le previsioni del codice civile [4], al pagamento delle spese involontarie partecipano anche gli eventuali condomini che si siano distaccati dall’impianto centralizzato.

Dell’adeguamento degli impianti ciascun condominio deve darne notizia alla Regione (o alla Provincia autonoma) in cui è ubicato. Ciascuna Regione, dunque, attraverso un’interrogazione ai propri registri può verificare l’adeguamento o meno di ogni edificio agli obblighi di legge. Per i condominii che non si sono adeguati per tempo all’obbligo in questione sono previste pesanti sanzioni amministrative che possono oscillare da 500,00 € a 2.500,00 € per ciascuna unità immobiliare [5]. Per completezza deve dirsi altresì che soggiacciono alla medesima sanzione quei condominii che, sebbene si siano provvisti di termoregolazione e contabilizzazione, non abbiano provveduto a ripartire le spese in conformità alla normativa sulle nuove tabelle millesimali [6].

Congedo con legge 104, per quali motivazioni viene rifiutato?

da investireoggi.it

Congedo per legge 104, ecco alcune cause che fanno venir meno il diritto, le esamineremo rispondendo ai quesiti dei nostri lettori:

Convivenza o coabitazioneHo fatto richiesta al caf x usufruire del biennio x mia sorella. I requisiti sono tutti a posto tranne la stessa residenza. Il comune e’ lo stesso. Io prima di caricare la domanda sono andato al comune e non mi anno voluto riconoscere la residenza. E mi hanno rilasciato un certificato di diniego x motivo che l’alloggio e’ una casa popolare e mia sorella dietro la morte di entrambi i genitori non aveva diritto al subentro. Per questi motivi io sono sprovvisto della stessa. Inps mi ha caricato la pratica dicendo che era a posto e lo consegnata alla mia azienda. Sto in regola o rischio il riggetto. Ti prego rispondimi  grazie.

Risposta

Se ho capito bene, lei ha inoltrato la domanda la CAF, quando dice caricare significa che ha avuto il protocollo di invio, la pratica però dev’essere lavorata dall’INPS, che farà i dovuti accentarmenti.

Ricordiamo, che se il requisito di convivenza o coabitazione, non è soddisfatto non si può accedere al diritto a fruire del congedo straordinario legge 151.

Nel congedo straordinario legge 151, il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).

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Condominio, il furto in cortile è come quello in casa

da ilsole24ore.com

Rubare una bicicletta in un cortile condominiale equivale a rubare in casa. Questo, in sintesi, il principio applicato di recente dalla Cassazione al furto di una bicicletta effettuato da un soggetto che si era intrufolato in un cortile privato dove era custodita e appartenente a una condomina (sentenza 27143/2018). Il furto, tuttavia, non era riuscito perché il ladro era stato osservato dal portiere, che lo aveva fatto bloccare all’esterno del complesso.

La Corte d’appello aveva confermato la sentenza del tribunale che aveva condannato l’intruso per il reato «di furto in abitazione e furto con strappo» (articolo 624 bis del Codice penale: reclusione da uno a tre a sei anni e multa da 927 a 1.500 euro) mentre il condannato – ricorrente contestava tale qualificazione del fatto sostenendo che il tentativo di uscire immediatamente dal cortile doveva essere valutato in modo da inquadrate il comportamento nel reato di «furto non consumato in abitazione o nelle sue appartenenze» (articolo 624 del Codice penale: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 154 a 516 euro) o nel reato di «furto d’uso» (articolo 626: reclusione fino a un anno o multa fino a 206 euro).

Per la Cassazione l’analisi dei fatti effettuata dalla corte di merito aveva ben illustrato come si fosse concretizzato il tentativo di furto, senza che fosse possibile diversamente qualificarlo né come «furto d’uso» (non era credibile che il condannato avesse voluto fare un uso momentaneo della bicicletta solo per percorrere alcuni metri interni al cortile) né come «furto non consumato in abitazione» perché, per orientamento costante della giurisprudenza «il cortile interno di una abitazione viene individuato come una pertinenza della medesima così da doversi configurare in caso di sottrazione di beni da tale spazio, il delitto previsto dall’articolo 624-bis codice penale».

Fatture false, la buona fede non salva la detrazione

da italiaoggi.it

La buona fede del soggetto passivo non salva la detrazione dell’Iva se l’operazione che gli è stata fatturata è inesistente; per negare il diritto alla detrazione, quindi, è sufficiente che l’amministrazione finanziaria dimostri che la cessione di beni o la prestazione di servizi non è stata realizzata. È quanto ha statuito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 27 giugno 2018, cause riunite C-459/17 e C-460/17, risolvendo la questione pregiudiziale sottoposta dal consiglio di stato francese, che aveva chiesto di sapere se, in base alle disposizioni dell’articolo 17 della sesta direttiva in vigore all’epoca dei fatti, il cui contenuto è stato poi trasfuso, sostanzialmente identico, nella direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 (direttiva Iva), l’amministrazione, al fine di rifiutare la detrazione dell’Iva menzionata sulla fattura emessa in relazione ad operazioni inesistenti, debba anche accertare la carenza di buona fede del soggetto passivo.

Al riguardo, la Corte osserva che, nel sistema dell’Iva, il diritto a detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi, per cui tale diritto non può sorgere in assenza della cessione o prestazione. Ricorda, poi, di avere precisato che l’esercizio del diritto in esame non si estende a un’imposta dovuta esclusivamente per il fatto di essere indicata in una fattura (ovvero sulla base del c.d. principio di cartolarità sancito dall’art. 203 della direttiva Iva).

Pertanto, la circostanza che il soggetto passivo che invoca la detrazione sia o meno in buona fede non incide sulla questione se l’operazione sia stata effettuata: dalla giurisprudenza della Corte, infatti, emerge che il sistema comune si basa su una definizione uniforme delle operazioni imponibili, definizione che ha carattere obiettivo e deve essere interpretata indipendentemente dagli scopi e dai risultati, senza che l’amministrazione finanziaria sia obbligata ad indagare per accertare la volontà del soggetto passivo, oppure a tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni.

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Condominio: quando spetta il bonus verde 2018?

da studiocataldi.it

Per quali interventi in condominio si ha diritto al bonus verde e in cosa consiste?

Risposta: Il bonus verde è una detrazione Irpef che spetta per determinate categorie di interventi posti in essere, nel corso del 2018, per la sistemazione di giardini ed aree verdi e vale anche, ma non solo, nei condomini. È stato introdotto dall’articolo 1, commi 12-15, della legge di bilancio 2018 (numero 205/2017).

Interventi oggetto del bonus

In particolare, la detrazione oggetto del bonus verde è pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Come detto, essa opera anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Le predette spese, in ogni caso, devono essere sostenute utilizzando degli strumenti di pagamento che permettono la tracciabilità, come i bonifici.

Chi beneficia del bonus in condominio

Se gli interventi di sistemazione del verde sono eseguiti in condominio, il bonus spetta sino a massimo 5mila euro di spese per ogni unità immobiliare ad uso abitativo. Ogni singolo condomino può quindi beneficiare di una detrazione pari a massimo 1.800 euro (che è il 36% di 5.000) nel limite della quota che può essergli imputata. Il presupposto per goderne, tuttavia, è che egli abbia versato tale quota al condominioentro il termine massimo in cui va presentata la dichiarazione dei redditi.

Quanto visto rende evidente che il bonus verde conviene soprattutto in condominio, dove, moltiplicando il limite massimo di spesa per il numero delle proprietà, è possibile beneficiare della detrazione anche per grandi interventi. La fattura può essere unica, ma in tal caso è necessario che specifichi che la spesa si riferisce a interventi che hanno interessato più unità immobiliari, diversamente accatastate.

Abbandono di animali: cosa dice la legge

da ilsecoloxix.it

L’abbandono di animali è una fattispecie prevista dal codice penale. E’ un reato previsto all’articolo 727 c.p.: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Non è solo il codice penale però a occuparsi dell’abbandono e del maltrattamento degli animali. Nel 2004, con la legge 189, il legislatore ha inserito nel nostro ordinamento giuridico una regolamentazione più cogente che riguarda proprio la tutela degli animali. In questa legge è l’articolo 544-ter che prevede una sanzione più grave e introduce il reato di maltrattamento degli animali, i “delitti di uccisione di animali”, il divieto di spettacoli che provochino sofferenza e di combattimento tra animali.

Riforma del condominio, cosa è cambiato? Novità e normative

da ilmessaggero.it

Con l’entrata in vigore della Riforma del condominio sono state introdotte nuove norme e regolamentati aspetti importanti che riguardano la vita nei condomini. Con l’approvazione parlamentare avvenuta nel novembre del 2012, infatti, il Regolamento condominiale così come era conosciuto da ormai 70 anni (non era più stato modificato dal 1942) ha cambiato decisamente volto. Circa 35 milioni di italiani vivono in palazzi e condomini e ogni anno aumentano esponenzialmente le controversie condominiali, che spesso finiscono in tribunale. Con la Riforma del condominio, il Governo ha voluto dare una risposta a questa crescente esigenza, mettendo nero su bianco regole, norme di civile convivenza nonché obblighi e doveri di inquilini e proprietari.

Dopo ben 10 anni di lavoro, discussioni in parlamento, modifiche, rettifiche e ben tre legislature che si sono succedute, la Riforma del Condominio è venuta finalmente alla luce nel 2012. Questa ha colmato una lacuna regolamentare, che dal 1942 vedeva l’applicazioni di vecchie norme e regole. I tempi moderni richiedevano però una revisione drastica e più attuale della conduzione dei condomini, svolta arrivata con la definitiva entrata in vigore del nuovo Regolamento nel 2013. Ma quali sostanziali novità sono state apportate? In particolare la figura dell’amministratore è stata caricata di maggiori responsabilità, con nuovi obblighi da adempiere, mentre l’assemblea condominiale ha ottenuto maggiori poteri. Importanti novità sono state introdotte anche in merito alla gestione economica dei palazzi e maggior autonomia è stata data ai singoli condomini.

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Condominio senza colpe per chi scivola sulle scale

da italiaoggi.it

Il condomino che scivola sulle scale a causa di una macchia di olio non deve essere risarcito dal condominio, trattandosi di un fatto che esula dalla responsabilità di quest’ultimo e non può essere né previsto né evitato. Questa la decisione della Corte di cassazione contenuta nella recente sentenza della terza sezione civile n. 10154 dello scorso 27 aprile 2018.

Il caso concreto. Nella specie un condomino aveva chiamato in giudizio il proprio condominio, in persona dell’amministratore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di una brutta caduta rimediata cadendo sulle scale a causa della presenza di sostanze oleose presenti sul pavimento. Il condominio si era però costituito nel procedimento per contestare la fondatezza della domanda e, in ogni caso, aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare a sua volta in giudizio la propria compagnia assicuratrice per essere manlevato in caso di condanna. L’autorizzazione alla chiamata del terzo era stata concessa e la compagnia assicuratrice, nel costituirsi nella causa, si era associata alla richiesta di rigetto della domanda di risarcimento, deducendone l’infondatezza. Il tribunale, istruita la causa, aveva quindi respinto la domanda del condomino attore, compensando tuttavia fra le parti le spese di lite.

Quest’ultimo aveva quindi provveduto ad appellare la sentenza, riproponendo la propria richiesta di risarcimento e nel giudizio di secondo grado avevano provveduto a costituirsi sia il condominio che la compagnia assicuratrice. Anche la Corte di appello aveva però giudicato infondata detta domanda e aveva condannato l’appellante al rimborso alle parti appellate delle spese di quel grado del giudizio. Di qui la decisione del condomino di presentare ricorso in Cassazione. Dinanzi alla Suprema corte aveva quindi resistito con controricorso il solo condominio, mentre la società di assicurazioni non aveva svolto attività difensiva.

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