Chi abita in condominio sa benissimo che non può fare quello che vuole. Del resto il condominio è una comunità, in cui è necessario rispettare le esigenze di tutti e venirsi incontro. Uno dei problemi, sicuramente evitabile, applicando le regole della buona educazione è quello dei panni stesi. Come si può pensare di stendere la propria biancheria grondante di acqua sopra il terrazzo dell’appartamento sottostante e pretendere che il proprietario non si lamenti, magari dopo avergli rovinato la sua poltrona preferita? Prima di adottare questa pessima e fastidiosa abitudine, è bene consultare il regolamento condominiale, che potrebbe disporre anche sanzioni pecuniarie per chi trasgredisce. Questo, in assenza di un titolo che legittimi la servitù di “gocciolio”. E se il regolamento nulla dispone e non esiste una servitù? Come ci si deve comportare? In questo caso è necessario consultare il sito del Comune di appartenenza e controllare se e cosa prevede il regolamento comunale o se è stata emessa un’ordinanza ad hoc in materia, come è successo quest’anno in diversi Comuni italiani.
Riforma del condominio, cosa è cambiato? Novità e normative
Con l’entrata in vigore della Riforma del condominio sono state introdotte nuove norme e regolamentati aspetti importanti che riguardano la vita nei condomini. Con l’approvazione parlamentare avvenuta nel novembre del 2012, infatti, il Regolamento condominiale così come era conosciuto da ormai 70 anni (non era più stato modificato dal 1942) ha cambiato decisamente volto. Circa 35 milioni di italiani vivono in palazzi e condomini e ogni anno aumentano esponenzialmente le controversie condominiali, che spesso finiscono in tribunale. Con la Riforma del condominio, il Governo ha voluto dare una risposta a questa crescente esigenza, mettendo nero su bianco regole, norme di civile convivenza nonché obblighi e doveri di inquilini e proprietari.
Dopo ben 10 anni di lavoro, discussioni in parlamento, modifiche, rettifiche e ben tre legislature che si sono succedute, la Riforma del Condominio è venuta finalmente alla luce nel 2012. Questa ha colmato una lacuna regolamentare, che dal 1942 vedeva l’applicazioni di vecchie norme e regole. I tempi moderni richiedevano però una revisione drastica e più attuale della conduzione dei condomini, svolta arrivata con la definitiva entrata in vigore del nuovo Regolamento nel 2013. Ma quali sostanziali novità sono state apportate? In particolare la figura dell’amministratore è stata caricata di maggiori responsabilità, con nuovi obblighi da adempiere, mentre l’assemblea condominiale ha ottenuto maggiori poteri. Importanti novità sono state introdotte anche in merito alla gestione economica dei palazzi e maggior autonomia è stata data ai singoli condomini.
“Conosciamo i nostri doveri” in condominio: quali le sanzioni, se violiamo il regolamento?
Regolamento condominiale
La trattazione dei doveri di chi vive in condominio non può non passare innanzitutto dall’obbligo, cui sono tenuti tutti i condomini, del rispetto del regolamento condominiale. Il regolamento approvato all’unanimità può contenere anche limitazioni all’uso della proprietà individuale, vietando ad esempio di fare rumore in determinati orari del giorno, affittare l’appartamento a particolari categorie di persone (studenti universitari, extracomunitari non regolari, ecc.), stendere i panni dal balcone o appendere condizionatori sulla facciata dell’edificio.
Il regolamento può vietare inoltre la modifica dell’estetica dell’edificio con la creazione di verande a copertura dei balconi o la predisposizione di tende e infissi diversi da quelli deliberati dall’assemblea.
Il regolamento può essere approvato all’unanimità in due modi: o in assemblea, con partecipazione di tutti i proprietari, oppure in sede di acquisto dei singoli appartamenti (in tal caso gli acquirenti accetteranno, insieme al rogito, il regolamento redatto dall’originario costruttore).
Il regolamento che vieta determinate attività o utilizzi degli appartamenti dei singoli condomini può essere opposto anche ai successivi acquirenti degli appartamenti a condizione che sia trascritto nei pubblici registri immobiliari (accanto a ciascuna unità abitativa) oppure venga allegato all’atto di vendita dell’appartamento, dando così al compratore la possibilità di conoscerlo.
Sanzioni per chi viola il regolamento
Per le infrazioni al regolamento può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro (fino a 800 in caso di recidiva). La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. La sanzione può essere applicata solo se prevista prima da una norma del regolamento, norma che deve anche autorizzare l’amministratore a infliggere la multa.
Se il regolamento di condominio vieta il barbecue
Vivo in un condominio a corte, al piano terra, unità di testa più esterna. Ho un giardino verso la corte di 60 mq e il punto più lontano del mio giardino è a 8 metri dai muri e balconi. Il regolamento cita “È vietato, sui balconi, produrre fumi derivanti da cottura alla brace di carne, pesce o altro (barbecue) fatta eccezione per le unità poste all’ultimo piano, dotati di terrazzo a lastrico solare”. Io uso regolarmente il bbq chiuso e avviso sempre, limitando fumi di accensione e utilizzando tecniche indirette (non direttamente sulla brace ma uso il coperchio come se fosse un forno) e i fumi sono bianchi e rarefatti come una pentola d’acqua, mettendomi il più lontano possibile nel mio giardino. Il regolamento pone un limite a chi ha il giardino, oltre a quello stabilito dal codice civile?
La norma del regolamento condominiale riportata dal lettore è alquanto chiara: essa vieta di produrre fumi derivanti da cottura alla brace sui balconi (tranne che sui terrazzi dell’ultimo piano).
In base perciò alla norma del regolamento condominiale non si può in ogni caso sui balconi condominiali produrre fumi derivanti da cottura alla brace.
Naturalmente, però, le norme vanno anche interpretate (verificando quale sia lo scopo per cui esse sono state scritte) per cui si potrebbe anche dire che ciò che in effetti la norma vuole vietare non è la produzione di fumo ma che venga prodotto un fumo capace di arrecare effettivo disturbo ai vicini.
Bisogna precisare che questa è un’interpretazione “elastica” della norma che, invece, così come è scritta vieta puramente e semplicemente che si producano fumi sui balconi indipendentemente dal fatto che essi siano o meno fastidiosi.