Marciapiedi: se cadi ne risponde il condominio o il comune?

da studiocataldi.it

Custodia dei marciapiedi

Ciò posto, per quanto concerne la custodia dei marciapiedi – ivi compresi quelli attigui agli edifici condominiali – per principio generale la giurisprudenza è da tempo attestata nel ritenere che <<gli obblighi di manutenzione dell’ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l’esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell’antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento>> (Cass. n. 16226/2005).

Tanto perché l’art. 14 del Codice della strada, ma anche gli artt. 16 e 28 L. n. 2248/1865 e, per quanto concerne i Comuni, l’art. 5 R.D. 2506/1923, dispongono che per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, la pubblica amministrazione, quale proprietaria, ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia (Cfr.: Cass. n. 5445/2006).

Tuttavia tale custodia può anche far capo a diversi soggetti, a pari o diverso titolo, e ciò avviene quando per gli stessi coesiste il potere di gestione e di ingerenza sul bene che, come visto sopra, rappresenta ai sensi dell’art. 2051 Cc il criterio di imputabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia.

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Danni dalle tegole del condominio: chi risarcisce?

da laleggepertutti.it

Viene, inevitabilmente, alla memoria il mitico Fantozzi. Solo lui, passeggiando tranquillamente in città, è capace di prendere in testa la tegola caduta dal tetto di un condominio che, fino a quel momento, non aveva mai dato segni di cedimento. Si sa: se la fortuna è cieca, «quella lì» ci vede benissimo.

Non sembrerebbe vero, ma di questi Fantozzi in giro ce ne sono a decine. Ed è per questo che sono frequenti le richieste di risarcimento per danni subiti da tegole, da pezzi di cornicione o da frammenti della struttura di un edificio che, a causa del maltempo, si sganciano dal palazzo e finiscono sul malcapitato passante che transita in zona in quel momento, se non sulla sua auto.

La domanda che molti si pongono è: per i danni dalle tegole del condominio che volano via durante una bufera, chi risarcisce? C’è il diritto di chiedere i danni a qualcuno o bisogna prendersela soltanto con Eolo, dio dei venti, che difficilmente si presenterà in aula per rispondere della propria ira?

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