Barriere architettoniche in condominio

da cosedicasa.com

Gli spazi comuni di un condominio devono essere accessibili a tutti, quindi anche le persone con disabilità fisiche devono potersi muovere liberamente, senza quegli ostacoli che ne limitano le attività. Oltre alla legge 13/1989, anche il Codice civile affronta la questione, incoraggiando gli interventi che eliminano ogni forma di impedimento. Se per gli edifici di nuova costruzione esistono prescrizioni tecniche che permettono di realizzare da subito accessi e spazi comuni comodi per tutti, per quelli esistenti è più complicato. E non solo perché si deve intervenire, spesso con modifiche invasive, per andare ad eliminare le barriere architettoniche. Nonostante i buoni propositi, infatti, non sempre in condominio è possibile realizzare le opere necessarie ad agevolare i disabili, perché entrano in gioco altre esigenze come, per esempio, quella di salvaguardare il decoro architettonico dell’immobile o di tutelare il diritto di proprietà del bene comune – anche di un solo condomino – diritto che potrebbe venire meno a seguito dell’intervento. In questi casi, l’opera di abbattimento delle barriere architettoniche è quindi da ritenersi illegittima. Come, del resto, sono da considerarsi nulle le delibere condominiali volte a eliminare le barriere architettoniche che “siano lesive dei diritti di un altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative”.

Le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati sono contenute nella legge n. 13/1989, modificata dalla legge n. 62/1989 e, negli articoli compresi tra il 77 e l’82, dal dpr n. 380/2001, conosciuto come “Testo Unico sull’edilizia”. La legge principale, fra le altre cose, prevede una serie di norme relative a finanziamenti agevolati, oltre a disposizioni di regime ordinario per le nuove costruzioni e di regime transitorio, di carattere urbanistico e condominiale, per gli edifici esistenti. Come affermato dal legislatore, non è indispensabile che negli edifici oggetto dell’intervento sia presente un disabile (proprietario o inquilino), in quanto l’accessibilità deve essere garantita anche ai soggetti terzi.

  • La solidarietà sociale non esclude la tutela della proprietà
  • Se l’assemblea non delibera o non approva, il disabile può procedere a proprie spese
  • Ci sono diverse agevolazioni statali per rendere più comodi gli accessi

La tutela dei diritti del disabile
A meno che l’opera necessaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche incida drasticamente sull’estetica dello stabile condominiale, l’attuale orientamento giurisprudenziale tende a favorire i diritti dei portatori di handicap, permettendo l’installazione di un montascale o di una rampa per il transito delle sedie a rotelle. Anche nei casi in cui di tratti di un palazzo di valore storico e architettonico.

 

Maggioranze, quorum e ripartizione spese

A norma dell’articolo 1120 del Codice civile, gli interventi per eliminare le barriere architettoniche, così come “la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi” devono essere deliberati, in prima o seconda convocazione, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile.
• Vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio, espresso in millesimi. Si tratta di un quorum agevolato rispetto a quello richiesto per deliberare le “classiche” innovazioni, che richiedono infatti una maggioranza più severa (2/3 del valore dell’edificio).
• L’articolo 1120, inoltre, impone all’amministratore di convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta avanzata anche da un solo condomino interessato all’intervento. La domanda deve contenere l’indicazione dettagliata dell’opera e le modalità di esecuzione. Qualora il documento risulti incompleto, è compito dell’amministratore invitare “senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni”.

A proprie spese se non c’è l’ok 

L’articolo 2 della legge 13/1989 prevede che “nel caso in cui il condominio rifiuti deliberare (…), o non deliberi entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, i portatori  di handicap, o chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage”. Questo si può fare anche quando l’assemblea non raggiunge il quorum.
• Nel caso in cui, invece, l’intervento sia stato deliberato dall’assemblea, per quanto concerne la ripartizione delle spese dell’intervento, il costo viene suddiviso tra tutti i condòmini, in proporzione ai millesimi di proprietà.

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Indennità di maternità e congedo Legge 104

da studiocataldi.it

Ti trovi in congedo straordinario per assistere il coniuge o un figlio disabile e sei in maternità? Se credi di non aver diritto all’indennità di maternità perché tra l’inizio del congedo e l’inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità sono trascorsi più di 60 giorni, sappi che ti sbagli: la corte Costituzionale [1], difatti, ha recentemente riconosciuto il diritto di ricevere comunque l’indennità di maternità, se il congedo straordinario è finalizzato all’assistenza del coniuge o di un figlio con handicap grave. La Corte ha infatti stabilito che l’attuale normativa non rispetta la speciale protezione accordata dalla Costituzione, nel negare l’indennità di maternità alla madre che, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, fruisce da più di 60 giorni di un congedo straordinario per l’assistenza al coniuge o al figlio disabile. Il testo unico Maternità Paternità [2], difatti, non comprende il congedo straordinario Legge 104, tra i periodi di cui non tener conto ai fini dei 60 giorni tra l’inizio dell’assenza e l’inizio del periodo di congedo di maternità, superati i quali non spetta l’indennità di maternità. Il testo unico tiene conto unicamente, invece, della malattia, dell’infortunio sul lavoro, del congedo parentale o per la malattia del figlio, delle assenze per accudire minori in affidamento e del periodo di mancata prestazione lavorativa per part time verticale; in tutti gli altri casi, se passano più di 60 giorni tra l’ultima giornata lavorata e l’inizio del periodo di astensione obbligatoria, l’indennità di maternità non spetta più. Il testo unico Maternità Paternità è dunque illegittimo, nella parte in cui non include tra le esigenze di tutela l’assistenza del coniuge o del figlio disabili, in forza di un congedo straordinario: questa omissione è incostituzionale, perché impone una scelta tra l’assistenza al disabile e la ripresa dell’attività lavorativa, pregiudicando la madre che si faccia carico dell’assistenza. Facciamo allora il punto della situazione sull’indennità di maternità e congedo Legge 104: quali tutele spettano.

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In Francia approvata una legge che vieta l’uso degli smartphone nelle scuole

da ninjamarketing.it

Il parlamento francese ha appena votato la proposta di legge che mette al bando delle scuole l’uso degli smartphone.

Già a partire dal rientro a scuola, il prossimo settembre, gli studenti francesi non potranno più utilizzare i dispositivi mobili mentre sono a scuola. La legge, infatti, è stata approvata lunedì e si applicherà agli alunni tra i 3 e i 15 anni, ma a discrezione delle istituzioni potrà essere applicata anche nelle scuole superiori e nelle università.

L’approvazione della legge, voluta come “segnale forte” da Macron, ha suscitato grandi polemiche in Francia, con un tam tam di critiche sui social network.

Le uniche eccezioni saranno quelle applicate agli “scopi educativi” o per bambini con disabilità.

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Tettoia realizzata senza permesso, il condominio può farla abbattere?

da repubblica.it

Senza nessuna informativa per l’amministratore e quindi per il condominio, senza alcuna autorizzazione da parte del Comune, è stata realizzata una tettoia in legno con copertura in massetto e tegole che appoggia su muri condominiali ma con il tetto che tocca il solaio del balcone aggettante del proprietario del piano superiore. Non dovrebbe esserci una distanza per legge dal balcone anche ai fini della sicurezza visto che con un salto si arriva sulla tettoia e quindi nel balcone del piano superiore? Ci potete fornire qualche chiarimento e se esistono normative in materia o cosa fare, se non lecito per farla abbattere?

La realizzazione di una tettoia a copertura di un terrazzo o di un altro bene privato è perfettamente lecita, si tratta di un intervento che non richiede autorizzazione da parte del condominio e che il condominio non può in alcun modo contestare. Lo ha chiarito in una recente sentenza la Corte di Cassazione, che ha confermato il diritto alla privacy e la possibilità di costruire strutture a tutela dei propri beni anche nel caso in cui non siano rispettate le distanze per le costruzioni imposte dal codice civile, a patto che l’opera non crei un pericolo per l’edificio e non leda il decoro architettonico. Con la sentenza 12190/2017, la Corte, che ha affrontato un caso identico a quello da lei segnalato,  ha infatti sottolineato che la realizzazione di una tettoia non richiede il permesso del condominio, e il proprietario è tenuto soltanto a dare comunicazione dell’avvio dei lavori all’amministratore, senza però dover attendere il consenso di questi o dell’assemblea, dal momento che gli altri condomini non possono porre porre limiti o vincoli agli interventi sulla proprietà esclusiva. Anche per quel che riguarda le mura, com’è noto in base all’art. 1102 del codice il singolo condomino ha il diritto ad un uso più intenso del bene comune, anche se si tratta di appoggiare al muro propri manufatti. L’eventuale mancata autorizzazione comunale ai lavori, poi, è questione che riguarda sempre e solo il proprietario e non il condominio, dal momento che si tratta di proprietà privata. Quindi in linea di principio il condominio non può in alcun modo opporsi ad interventi di questo tipo. E’ ovviamente sempre possibile, però, per chi si ritiene danneggiato dall’opera realizzata rivolgersi ad un avvocato e avviare il tentativo di mediazione obbligatoria. Anche per quel che riguarda il decoro architettonico è necessaria la mediazione, dato che spetta al giudice stabilire se c’è stata o meno lesione del decoro, e per legge non è possibile rivolgersi al tribunale se prima non è stato effettuato il tentativo di mediazione obbligatorio in materia di cause condominiali.

Ecobonus e sismabonus condomini, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo

da casaeclima.com

La possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici (Ecobonus) e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuate sulle parti comuni degli edifici, dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (Sismabonus) è disciplinata rispettivamente dagli articoli 14, commi 2-ter e 2-sexies e 16, comma 1-quinquies del decreto legge 63/2013.

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di attuazione delle ricordate disposizioni, rispettivamente per il Sismabonus e per l’Ecobonus.

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Lavoro notturno, è possibile evitarlo con la legge 104?

da investireoggi.it

Lavoro notturno con legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Buonasera, volevo chiedere una cosa. Io ho appena ricevuto dall’INPS la lettera che attesta un invalidità 80% per mio padre di 81anni.sia lui che mia madre che vivono con me non hanno la patente. Mi hanno scritto che la commissione medica giudica mio padre con un handicap in base all’art 1 comma 3 della legge 104, volevo sapere, io posso evitare di fare il lavoro notturno?

Il Ministero del lavoro, con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009 ha fornito importanti precisazioni: “solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i requisiti per goderne – secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l’esonero dalla prestazione dal lavoro notturno”.

Va ricordato che i requisiti di “continuità” ed “esclusività” dell’assistenza, un tempo essenziali per accedere al beneficio dei permessi 104 per prestare assistenza al familiare con grave disabilità e, successivamente variati nei termini di “sistematicità” e di “adeguatezza” dell’assistenza, sono stati eliminati dalla Legge 183/2010.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 53, comma 2, del D.Lgs.n.151/2001, prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un familiare disabile, ai sensi della legge n. 104/1992.

Anche per il condominio in arrivo la fattura elettronica

da lastampa.it

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757/2018 e con la circolare n. 8/E ha dettato le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per cessazione di beni e prestazioni di servizi. Tali adempimenti dal 1 gennaio 2019 saranno obbligatori per tutti i contribuenti, soggetti passivi IVA, tra cui anche gli amministratori di condominio.

Fattura elettronica dal 2019. L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757/2018 e con la circolare n. 8/E ha dettato le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per la cessazione di beni e la prestazioni di servizi. Tali adempimenti dal 1 gennaio 2019 saranno obbligatori per tutti i contribuenti, soggetti passivi IVA, tra cui anche gli amministratori di condominio.
La fattura elettronica sarà in formato Xml e sarà trasmessa e recapitata solo attraverso il SDI, conterrà gli elementi di riferimento di cui all’art. 21 bis del d.P.R. n. 633/72, integrati ove necessario da altre informazioni per l’invio.
Il SDI effettuerà controlli sulle fatture trasmesse e, in caso di accettazione, la fattura sarà inoltrata al destinatario, mentre in caso di “scarto” sarà notificata all’emittente la ragione della non conformità, fissando un termine di 5 giorni per la riemissione. Ad ogni ricevuta sarà apposto da SDI un sigillo elettronico avanzato, che ne garantisce autenticità e integrità e fornisce prova, sia nel caso di “ricevuta di recapito” che di “ricevuta di mancato recapito”. Il cliente finale riceverà direttamente le fatture di acquisto – tramite il codice destinatario o l’indirizzo Pec comunicato all’amministratore- o tramite un intermediario. In caso di consumatore finale senza partita IVA o contribuente minimo o forfettario, la fattura verrà recapitata in un’area riservata del sito internet dell’Agenzia dell’Entrate, con comunicazione tempestiva al cliente da parte dell’amministratore del condominio.
L’archiviazione delle fatture elettroniche trasmesse tramite SDI avverrà tramite l’area riservata del sito web dell’agenzia dell’Entrate aderendo al servizio di conservazione, oppure sarà possibile conservare le fatture mediante un intermediario terzo o conservarle in proprio purché sia rispettato quanto previsto dal Decreto del Mef del 17 giugno 2014.

Condominio: contabilizzatori e termovalvole

da laleggepertutti.it

Secondo la legge [1] è obbligatorio contabilizzare il calore nei condominii: da qui la necessità di installare sistemi di contabilizzatori e termovalvole. L’obbligo della termoregolazione – inizialmente previsto entro il 31 dicembre 2016 e poi prorogato al 30 giugno 2017 – discende da una direttiva europea in tema di efficienza energetica [2], che ha imposto all’Italia interventi di efficientamento energetico.

Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste.

In primo luogo è da dire che l’obbligo della termoregolazione riguarda in concreto gli edifici serviti da un’unica centrale termica per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Ovviamente l’adempimento dell’obbligo in questione passa per interventi tecnici consistenti sugli impianti di riscaldamento. Infatti, l’adeguamento dell’impianto termico condominiale comporta per ciascun condominio delle spese non indifferenti. Allo stesso tempo, però, lo stesso produrrà un cambiamento fondamentale nella gestione del riscaldamento, sia in termini di spesa che di sprechi. Infatti, con la contabilizzazione del calore ogni condomino dovrà pagare solo quanto effettivamente consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base all’effettivo riscaldamento fornito all’abitazione.

L’adeguamento alla normativa si ottiene sostanzialmente attraverso tre attività:

  • contabilizzazione: ovvero l’installazione dei ripartitori sui radiatori. I ripartitori sono strumenti di lettura che consentono di monitorare il calore emesso;
  • termoregolazione: vale a dire l’installazione delle valvole termostatiche sui radiatori che consentono di regolare in ogni stanza la temperatura;
  • nuove tabelle millesimali: tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato devono adeguare le tabelle millesimali del riscaldamento alla nuova norma Uni 10200.

In particolare per quanto concerne il nuovo sistema di ripartizione delle spese, la nuova tabella millesimale prevede la suddivisione dei consumi non più sulla base dei millesimi di proprietà ma attraverso la distinzione in consumi volontari e consumi involontari. Nella prima categoria rientra la spesa per il riscaldamento così come rilevato appunto dai contabilizzatori installati sui radiatori di ciascuna unità immobiliare. Nella categoria dei consumi involontari rientrano, invece, le altre spese, come ad esempio i consumi derivanti da dispersioni di calore che avvengono dalle tubature prima di arrivare negli appartamenti. O ancora rientrano nella categoria delle spese involontarie le spese di manutenzione ordinaria dell’impianto e quelle per la gestione del servizio. Secondo la nuova tabella millesimale [3], in coerenza con le previsioni del codice civile [4], al pagamento delle spese involontarie partecipano anche gli eventuali condomini che si siano distaccati dall’impianto centralizzato.

Dell’adeguamento degli impianti ciascun condominio deve darne notizia alla Regione (o alla Provincia autonoma) in cui è ubicato. Ciascuna Regione, dunque, attraverso un’interrogazione ai propri registri può verificare l’adeguamento o meno di ogni edificio agli obblighi di legge. Per i condominii che non si sono adeguati per tempo all’obbligo in questione sono previste pesanti sanzioni amministrative che possono oscillare da 500,00 € a 2.500,00 € per ciascuna unità immobiliare [5]. Per completezza deve dirsi altresì che soggiacciono alla medesima sanzione quei condominii che, sebbene si siano provvisti di termoregolazione e contabilizzazione, non abbiano provveduto a ripartire le spese in conformità alla normativa sulle nuove tabelle millesimali [6].

Antenne in condominio: tutto quello che devi sapere

da studiocataldi.it

Anche in presenza di un’antenna centralizzata, ciascun condomino è libero di installare una propria antenna televisiva, senza richiedere alcuna autorizzazione all’amministratore. Quest’ultimo, però dev’essere informato prima dell’intervento, qualora si rendano necessarie delle modifiche delle parti comuni.

L’antenna può essere installata sia sul balcone di proprietà esclusiva che su tetti o lastrici solari di proprietà comune.

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CR7 in Italia pagherà solo 100mila euro di tasse su 54 milioni guadagnati all’estero

da calcioefinanza.it

L’Italia potrebbe dimostrarsi un affare per Cristiano Ronaldo, anche per quanto riguarda la tassazione.

Coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono  infatti beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata.

Una tassazione agevolata di cui vi avevamo parlato già oltre un anno fa, inserendo proprio il nome di Cristiano Ronaldo tra chi avrebbe potuto esserne favorito.

Il provvedimento riguarda coloro che attualmente non sono residenti in Italia o gli italiani che non siano stati residenti in Italia da almeno nove anni sugli ultimi dieci, e può essere sfruttato per 15 anni. Inoltre, è applicabile anche ai familiari in possesso dei requisiti, a cui sarà applicata un’imposta sostitutiva da 25mila euro, ed è inoltre revocabile in qualunque momento senza il pagamento di alcuna penale.

I redditi prodotti all’estero da residenti in Italia, quindi, saranno tassati solamente per 100mila euro. Un fattore non di poco conto per chi, come Cristiano Ronaldo, ha avuto non pochi problemi con il fisco spagnolo: l’accusa di evasione fiscale per 14,7 milioni di euro su proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine del giocatore ha portato infatti ad un patteggiamento da parte di Cr7, con multa da 18 milioni di euro e una condanna di due anni con la condizionale.

Seppur potrebbero esistere difficoltà a dimostrare che i propri redditi, derivanti anche da aziende estere (come nel caso dei diritti d’immagine e sponsorizzazioni), non arrivino grazie alle proprie attività nel nostro paese, Ronaldo potrà avere avere a disposizione la possibilità di pagare solo una imposta sostitutiva di 100mila euro sui redditi di fonte estera prodotti dalla galassia Cr7, compresi anche gli investimenti immobiliari come per gli hotel a suo nome o immobili in genere. In attesa che i consulenti del portoghese valutino quali e se i redditi legati ad esempio a compensi e premi per giocare con la nazionale o spot pubblicitari solo all’estero possano valere per l’agevolazione.

Tutto subordinato ovviamente allo spostamento della residenza in Italia. Per quanto riguarda lo stipendio, invece, l’ingaggio (secondo indiscrezioni) di 31 milioni di euro a stagione sarà normalmente tassato secondo le regole per le persone fisiche residenti in Italia.