Barriere architettoniche in condominio

da cosedicasa.com

Gli spazi comuni di un condominio devono essere accessibili a tutti, quindi anche le persone con disabilità fisiche devono potersi muovere liberamente, senza quegli ostacoli che ne limitano le attività. Oltre alla legge 13/1989, anche il Codice civile affronta la questione, incoraggiando gli interventi che eliminano ogni forma di impedimento. Se per gli edifici di nuova costruzione esistono prescrizioni tecniche che permettono di realizzare da subito accessi e spazi comuni comodi per tutti, per quelli esistenti è più complicato. E non solo perché si deve intervenire, spesso con modifiche invasive, per andare ad eliminare le barriere architettoniche. Nonostante i buoni propositi, infatti, non sempre in condominio è possibile realizzare le opere necessarie ad agevolare i disabili, perché entrano in gioco altre esigenze come, per esempio, quella di salvaguardare il decoro architettonico dell’immobile o di tutelare il diritto di proprietà del bene comune – anche di un solo condomino – diritto che potrebbe venire meno a seguito dell’intervento. In questi casi, l’opera di abbattimento delle barriere architettoniche è quindi da ritenersi illegittima. Come, del resto, sono da considerarsi nulle le delibere condominiali volte a eliminare le barriere architettoniche che “siano lesive dei diritti di un altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative”.

Le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati sono contenute nella legge n. 13/1989, modificata dalla legge n. 62/1989 e, negli articoli compresi tra il 77 e l’82, dal dpr n. 380/2001, conosciuto come “Testo Unico sull’edilizia”. La legge principale, fra le altre cose, prevede una serie di norme relative a finanziamenti agevolati, oltre a disposizioni di regime ordinario per le nuove costruzioni e di regime transitorio, di carattere urbanistico e condominiale, per gli edifici esistenti. Come affermato dal legislatore, non è indispensabile che negli edifici oggetto dell’intervento sia presente un disabile (proprietario o inquilino), in quanto l’accessibilità deve essere garantita anche ai soggetti terzi.

  • La solidarietà sociale non esclude la tutela della proprietà
  • Se l’assemblea non delibera o non approva, il disabile può procedere a proprie spese
  • Ci sono diverse agevolazioni statali per rendere più comodi gli accessi

La tutela dei diritti del disabile
A meno che l’opera necessaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche incida drasticamente sull’estetica dello stabile condominiale, l’attuale orientamento giurisprudenziale tende a favorire i diritti dei portatori di handicap, permettendo l’installazione di un montascale o di una rampa per il transito delle sedie a rotelle. Anche nei casi in cui di tratti di un palazzo di valore storico e architettonico.

 

Maggioranze, quorum e ripartizione spese

A norma dell’articolo 1120 del Codice civile, gli interventi per eliminare le barriere architettoniche, così come “la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi” devono essere deliberati, in prima o seconda convocazione, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile.
• Vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio, espresso in millesimi. Si tratta di un quorum agevolato rispetto a quello richiesto per deliberare le “classiche” innovazioni, che richiedono infatti una maggioranza più severa (2/3 del valore dell’edificio).
• L’articolo 1120, inoltre, impone all’amministratore di convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta avanzata anche da un solo condomino interessato all’intervento. La domanda deve contenere l’indicazione dettagliata dell’opera e le modalità di esecuzione. Qualora il documento risulti incompleto, è compito dell’amministratore invitare “senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni”.

A proprie spese se non c’è l’ok 

L’articolo 2 della legge 13/1989 prevede che “nel caso in cui il condominio rifiuti deliberare (…), o non deliberi entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, i portatori  di handicap, o chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage”. Questo si può fare anche quando l’assemblea non raggiunge il quorum.
• Nel caso in cui, invece, l’intervento sia stato deliberato dall’assemblea, per quanto concerne la ripartizione delle spese dell’intervento, il costo viene suddiviso tra tutti i condòmini, in proporzione ai millesimi di proprietà.

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Legge 104, in arrivo il bonus da 1.900 euro per chi assiste familiari con disabilità

da quifinanza.it

È attualmente all’esame del Senato il nuovo Testo Unico in materia di caregivers familiari, con nuovi benefici fiscali e detrazioni per i familiari che assistono un disabile, ai quali si aggiunge il bonus di 1.900 erogato dall’Inps.
Si tratta di un testo che non è ancora stato approvato in via definitiva e che nasce dalla fusione di ben tre disegni di legge presentati al fine di introdurre nuove misure a favore di chi assiste un proprio familiare disabile. Quali sono le novità?

BONUS DA 1900 EURO – Nel confermare le agevolazioni fiscali vigenti, il Testo Unico in materia di assistenza disabili ne introduce anche di nuove. Nel dettaglio:

  • bonus disabili di euro 1.900 annui, erogato o sotto forma di contributo economico o di detrazioni fiscali per chi assiste un familiare disabile avente età pari o superiore agli 80 anni;
  • contributi previdenziali figurativi per la pensione;
  • possibilità di richiesta di part-time e telelavoro da casa;
  • riconoscimento della qualifica di caregiver familiare;
  • tutela per le malattie ed assicurazione del caregiver;
  • permessi legge 104;
  • ferie solidali.

COS’È – Il bonus assistenza familiari rientra nel pacchetto di misure previste in favore di coloro che assistono un proprio familiare con disabilità, più tecnicamente noti come “caregivers”. Il bonus, di importo pari ad euro 1.900 è riservato a chi presta assistenza ad un proprio familiare disabile di età pari o superiore agli 80 anni.

COME VIENE EROGATO – Può essere erogato in due modalità differenti:

  • sotto forma di detrazione fiscale, per coloro che assistono un familiare disabile ottantenne entro il terzo grado di parentela, a condizione che sia senza reddito o abbia un reddito Isee inferiore ad euro 25mila all’anno. L’erogazione, in questo modo, comporta una riduzione dell’Irpef pari al 19% delle spese sostenute per l’assistenza, fino ad un massimo di 10mila euro annui. Per l’ottenimento del bonus, il caregiver è tenuto a presentare ed a conservare lo stato di famiglia contenente il nominativi dell’assistito, nonché l’Isee;
  • sotto forma di contributo monetario erogato dall’Inps, avente durata di 1 anno.

A CHI SPETTA – Il bonus viene riconosciuto:

  • ai caregivers che prestano cura ed assistenza ad un parente entro il terzo grado di parentela, di età pari o superiore a 80 anni;
  • ai caregivers in possesso dello stato di famiglia e dell’Isee 2018;
  • ai caregivers senza reddito o con reddito Isee inferiore a euro 25mila annui, per fruire del bonus in forma di detrazione fiscale;
  • ai caregivers privi di reddito o totalmente o parzialmente incapienti, per fruire del bonus come contributo in soldi erogato dall’Istituto di previdenza sociale.

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Permessi legge 104 se non tutti i mesi li chiedo, l’INPS li può togliere?

da investireoggi.com

Permessi legge 104, il quesito di un nostro lettore (investireoggi.com):

Buongiorno sig.ra Angelina voleva chiederle una cosa io ho mia moglie invalida con un tumore al seno e varie patologie,usufruiscono della legge 104 ma non tutti i mesi chiedo i permessi, non usufruendone c’è rischio che l’INPS me la possa togliere. Grazie mille attendo una sua risposta.

Permessi legge 104, chi ne ha diritto

Le condizioni essenziali per poter richiedere i permessi Legge 104/92 per assistere il familiare sono:

  • certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992);
  • non sia ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò, il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Permessi legge 104, i 3 giorni anche frazionati

Il lavoratore con disabilità (in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104)  o il lavoratore che accudisce un familiare con handicap grave, con rapporto di lavoro pubblico o privato, anche a tempo determinato, può usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili, anche frazionati, (a prescindere dall’orario della giornata) o di permessi orari giornalieri (per ciascun giorno lavorativo del mese) nella seguente misura:

  • due ore al giorno per un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore;
  • un’ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.

E’ importante chiarire che i permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato.

Permessi legge 104, se non ne usufruiscono l’Inps me li toglie?

Anche se il lavoratore non ne fruisce tutti i mesi, l’Inps non può toglierli. I permessi legge 104 art. 3 comma 3, si perdono solo nel caso che vengono a mancare i requisiti. Ad esempio ad una revisione del verbale legge 104, non viene riconosciuta più la gravità, oppure se il familiare viene ricoverato in struttura h24.