Condominio: innovazioni ed uso della cosa comune

da studiocataldi.it

Avv. Pier Vincenzo Garofalo – Dispone l’art. 1102 del codice civile: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

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