da jobfanpage.it
I datori di lavoro sono obbligati a pagare le retribuzioni esclusivamente con strumenti tracciabili (bonifico, assegno, carte prepagate, ecc.). Le sanzioni in caso di pagamento degli stipendi in contanti dopo il 1 luglio 2018 vanno da 1.000 a 5.000 euro, con possibilità di riduzione di 1/3 della sanzione massima (1.667 euro). A chiarirlo è l’Ispettorato del Lavoro, che ha precisato anche che la violazione non sanabile né diffidabile e che avverso il verbale dell’ispettore del lavoro è possibile presentare ricorso o scritti difensivi. Vediamo nel dettaglio.
BUSTA PAGAJOB NEWS 31 MAGGIO 2018 12:43 di Antonio Barbato
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto il divieto di pagamento degli stipendi in contanti dal 1 luglio 2018. Tutti i datori di lavoro italiani devono pagare le retribuzioni derivanti da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa esclusivamente con strumenti tracciabili. Le sanzioni per pagamento degli stipendi in contanti dopo il 1 luglio 2018 vanno da 1.000 a 5.000 euro, ma che possono ridursi ad un terzo (1.667 euro), anche se la violazione non è comunque sanabile e quindi neanche diffidabile dagli Ispettori del lavoro.
Ciò significa che una volta commessa anche una sola violazione di un pagamento, anche di un acconto, dello stipendio di un lavoratore in contanti, in caso di accesso ispettivo scatta l’automatica sanzione per il datore di lavoro.
L’Ispettorato del Lavoro, con la nota protocollo n. 4538 del 22 maggio 2018 si è pronunciato con un parere riguardo le procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, comma 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 2015. Si tratta della Legge di Bilancio 2018 e della normativa sul pagamento degli stipendi dal 1 luglio 2018.