Aborto, la legge 194 compie 40 anni

da adnkronos.it

Compie 40 anni la legge sull’aborto, frutto di un’aspra battaglia sociale, politica ed etica. A volere una norma che riconoscesse il diritto per le donne all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) furono soprattutto i radicali, appoggiati da altre forze politiche laiche e da realtà sociali. Nacque così la legge 22 maggio 1978, nota come 194, poi confermata da un referendum nel 1981. Sino ad allora l’aborto veniva effettuato in modo clandestino e il discrimine era il ceto sociale ed economico delle donne.

Le donne con maggiori possibilità economiche, infatti, si rivolgevano ai medici cosiddetti “cucchiai d’oro”, che facevano pagare esorbitanti parcelle cliniche per l’intervento, oppure si rivolgevano a cliniche oltre confine. Le meno abbienti si rivolgevano alle cosiddette “mammane” o, a volte ricorrevano da sole a pratiche pericolose (ferri da calza). Non si conosce il numero di donne morte per emorragie e complicanze successive. Ma quale e’ il ”percorso” che ha portato alla legge approvata il 22 maggio 1978?

Nel 1971 la corte costituzionale dichiara illegittimo l’art.553 del Codice penale che prevedeva come reato la propaganda degli anticoncezionali. Sempre nel 71, il 7 giugno, viene presentato il primo progetto di legge dai senatori socialisti Banfi, Caleffi, Fenoaltea. Ad ottobre viene presentato alla camera, sempre a firma socialista, un altro progetto. Le due proposte non vennero discusse.

Tre anni dopo, l’11 febbraio del 1974 – in coincidenza con i patti lateranensi- Loris Fortuna presenta un nuovo progetto su cui convergono l’appoggio del Partito radicale e del Mld (movimento liberazione della donna). Il 18 febbraio del 1975 la Corte Costituzionale, a seguito di un ricorso presentato dal giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, dichiara parzialmente illegittimo l’art.546 del Codice penale. Veniva cioè riconosciuta la legittimità dell’aborto terapeutico.

Dietro queste spinte il 29 aprile del 1975 il Parlamento approva la legge 405 per l’istituzione dei consultori familiari, che hanno tra gli scopi la divulgazione dei mezzi contraccettivi. Tra febbraio e aprile 1975 vengono presentate sei proposte di legge sulla materia. Una e’ quella socialista già presentata.

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Condominio: via libera ai contributi per chi non riesce a pagare l’affitto

da studiocataldi.it

Al via l’erogazione dei contributi a favore degli inquilini morosi che, per perdita o riduzione intervenuta del reddito non riescono più a far fronte al canone di locazione. Il fondo ammonta a 45,84 milioni di euro e il decreto del ministero delle infrastrutture di concerto con quello dell’economia e delle finanze, per il riparto tra le regioni, ha ricevuto l’ok in questi giorni dalla conferenza unificata. Lo ha reso noto il ministero

Cos’è il Fondo per la Morosità incolpevole

Il fondo per morosità incolpevole, istituito con dl n. 102/2013, è uno strumento di sostegno per le categorie sociali più deboli e consiste nell’erogazione di contributi a favore di coloro che, a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare sono impossibilitati a pagare il canone di locazione della propria abitazione.

Si tratta, si legge nella nota del Mit, “di uno strumento a forte valenza sociale da intendere come ammortizzatore, che facilita il pagamento dei canoni di locazioneriducendo, al contempo, il fenomeno della morosità”.

Le risorse del fondo, ammontanti quest’anno a 45,84 milioni, vengono ripartite con decreto del Ministero dei trasporti (di concerto con quello dell’economia), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per cui, il ministero non distribuisce direttamente i fondi ai cittadini ma ripartisce le risorse alle regioni, le quali, a loro volta, le ripartiscono ai comuni in base alle esigenze.

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Liti condominiali: 10 cose da sapere

da laleggepertutti.it

Tra i conflitti condominiali più ricorrenti ci sono quelli relativi ai rumori molesti, all’approvazione e ripartizione delle spese, all’utilizzo delle parti comuni (pianerottoli, ascensore, terrazza) e al recupero delle quote dai morosi. Chi vuol vivere serenamente in condominio non ha, in verità, che da rispettare poche regole, che poi sono le stesse della civile convivenza tra persone  educate. Gli impegni contrattuali, quando si vive “muro a muro”, dovrebbero venire dopo il rispetto reciproco. In questo articolo ti diremo quelli che, sulla base dell’esperienza delle aule giudiziarie, sono gli errori più comunemente commessi all’interno degli edifici e che, di solito, fanno perdere le cause. Vediamo quindi quali sono le cose da sapere sulle liti condominiali.

Pignoramento condomino moroso

da laleggepertutti.it

Non hai pagato le quote di condominio; sono diversi mesi che ti è arrivata la diffida dell’amministratore con cui ti veniva intimato il versamento degli oneri calcolati in base ai tuoi millesimi, ma da allora non hai saputo più nulla. Ti chiedi se questo silenzio sia dovuto all’inerzia, all’indifferenza, alla lentezza delle pratiche di riscossione o se sia piuttosto premonitore di conseguenze ben peggiori come, ad esempio, un’azione legale nei tuoi confronti.

Ciò che temi è che, sul più bello, ti possa arrivare una ingiunzione di pagamento o, peggio, un pignoramento dello stipendio o della stessa casa. Il tuo scopo è certo quella di tirarla alle lunghe il più possibile, magari sperando in una prescrizione per il decorso del tempo, ma dall’altro lato non vuoi rischiare di pagare il doppio di quella che era l’iniziale cifra. Dovresti essere un avvocato per aver chiara la situazione e la tua condizione di debitore; in alternativa puoi leggere attentamente questo articolo in cui ti spiegheremo, per filo e per segno, quali sono le procedure legali che si possono attivare nei confronti di chi non paga le quote condominiali e come avviene il pignoramento del condomino moroso.

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Convocazione di un condomino residente all’estero

da condominioweb.com

e uno dei condòmini è residente all’estero, quanto tempo prima dello svolgimento dell’assemblea bisogna comunicargli l’avviso di convocazione?

Questa, nella sostanza, la domanda che ci viene fatta da un nostro lettore, giovane amministratore di condominio, riguardo ad un caso che gli è capitato di affrontare.

La questione è sicuramente interessante e per chi è addentro alla materia delle comunicazioni/notificazioni, sicuramente foriera di qualche dubbio, posto che in ambito processuale le differenze esistono.

Entriamo nel dettaglio.

Comunicazione dell’avviso di convocazione

Com’è noto la materia è stata oggetto di rimaneggiamento ad opera della legge n. 220 del 2012, la così detta riforma del condominio.

Come ed entro quali termini va comunicato l’avviso di convocazione?

L’art. 66 delle disposizioni di attuazione specifica che il documento in esame dev’essere comunicato:

  • a mezzo raccomandata;
  • per fax;
  • via p.e.c.;
  • tramite consegna a mani.

=> Avviso di convocazione dell’assemblea in caso di assenza del condomino.

Quanto al termine, è specificato che l’avviso dev’essere comunicato entro cinque giorni dallo svolgimento dell’assemblea in prima convocazione.

La giurisprudenza – ormai consolidata – ha chiarito che per comunicazione bisogna intendere ricezione dell’avviso di convocazione entro il termine indicato.

Quanto al conteggio, anche qui è pacifico che si tratti di giorni non liberi, ossia che nel computo non va considerato il giorno di ricezione, ma si deve conteggiare quello di svolgimento in prima convocazione.

Esempio: ricevo la convocazione il giorno 1, il conteggio inizia dal giorno 2, allora l’avviso di convocazione sarà tempestivo se la prima convocazione è indetta non prima del giorno 6.

Quanto al concetto di ricezione, anche qui non vi sono dubbi. Come ha più volte affermato la Suprema Corte di Cassazione, la ricezione si dà per avvenuta, se non avvenuta in mani proprie del destinatario o di un suo delegato, al momento della immissione nella cassetta postale dell’avviso di giacenza del plico (così, tra le tante, Cass. 6 ottobre 2016 n. 23396), addirittura non considerandosi la circostanza che poi il plico sia reso immediatamente disponibile.

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Condominio senza colpe per chi scivola sulle scale

da italiaoggi.it

Il condomino che scivola sulle scale a causa di una macchia di olio non deve essere risarcito dal condominio, trattandosi di un fatto che esula dalla responsabilità di quest’ultimo e non può essere né previsto né evitato. Questa la decisione della Corte di cassazione contenuta nella recente sentenza della terza sezione civile n. 10154 dello scorso 27 aprile 2018.

Il caso concreto. Nella specie un condomino aveva chiamato in giudizio il proprio condominio, in persona dell’amministratore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di una brutta caduta rimediata cadendo sulle scale a causa della presenza di sostanze oleose presenti sul pavimento. Il condominio si era però costituito nel procedimento per contestare la fondatezza della domanda e, in ogni caso, aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare a sua volta in giudizio la propria compagnia assicuratrice per essere manlevato in caso di condanna. L’autorizzazione alla chiamata del terzo era stata concessa e la compagnia assicuratrice, nel costituirsi nella causa, si era associata alla richiesta di rigetto della domanda di risarcimento, deducendone l’infondatezza. Il tribunale, istruita la causa, aveva quindi respinto la domanda del condomino attore, compensando tuttavia fra le parti le spese di lite.

Quest’ultimo aveva quindi provveduto ad appellare la sentenza, riproponendo la propria richiesta di risarcimento e nel giudizio di secondo grado avevano provveduto a costituirsi sia il condominio che la compagnia assicuratrice. Anche la Corte di appello aveva però giudicato infondata detta domanda e aveva condannato l’appellante al rimborso alle parti appellate delle spese di quel grado del giudizio. Di qui la decisione del condomino di presentare ricorso in Cassazione. Dinanzi alla Suprema corte aveva quindi resistito con controricorso il solo condominio, mentre la società di assicurazioni non aveva svolto attività difensiva.

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Quando scadono le tasse?

da laleggepertutti.it

Se c’è un capitolo sempre aperto quando si parla di fisco è quello relativo alla prescrizione: i termini entro cui le tasse scadono dividono spesso i giudici. Il che può apparire un controsenso: il concetto stesso di «termine» presuppone una data certa perché fino a un giorno prima lo Stato può legittimamente pretendere il pagamento delle proprie spettanze e, in caso contrario, procedere al pignoramento dei beni del contribuente, ma già il giorno dopo ogni sua richiesta è fuorilegge. Chi cerca su internet “quando scadono le tasse” noterà che esistono diverse interpretazioni sostenute da molteplici sentenze, anche se una tesi “maggioritaria” può essere comunque tracciata. Forse, nel momento in cui ci si chiede quando scadono le tasse ci si riferisce alle imposte maggiormente evase, Irpef, Iva e bollo auto su tutte. E proprio con riferimento alla prescrizione Irpef è intervenuta una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia a scardinare quello che appariva un principio ormai consolidato: quello della prescrizione decennale. Ma procediamo con ordine.

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Un single che vuole adottare un bimbo: ecco cosa dice la legge

da repubblica.it

Il desiderio di una donna single di adottare un bambino è un atto di puro egoismo o un gesto di profondo amore? Un bambino, orfano o abbandonato, ha solo il diritto di entrare a far parte di un contesto familiare composto da due persone di riferimento o può ricevere la stessa e giusta dose d’amore anche da una donna sola, priva di una vita sentimentale stabile? Queste domande sorgono spontanee e scuotono le coscienze di ognuno di noi, quando una donna single (che lo sia per scelta o per sfortuna), manifesta la volontà di adottare un minore.

Ed è così che ci si schiera tra i tradizionalisti – che pensano alla famiglia “normale e tipica” solo se i genitori sono due (e possibilmente, di sesso diverso) e definiscono “egoista” far prevalere il desiderio di maternità di una donna sul diritto alla bigenitorialità del bambino – o tra gli avanguardisti, che guardano al “succo della questione” e ammirano la forza e la generosità di una persona singola che, pur consapevole delle problematicità e dei cambiamenti di vita che ne derivano, sceglie di lottare per “salvare” un bambino dalla condizione di vita alla quale sarebbe stato, diversamente, predestinato.
Cosa è veramente giusto nell’interesse prevalente e superiore del minore?

La “risposta giuridica” a questo dilemma è arrivata, lo scorso 14 febbraio, con un decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Chiamati a pronunciarsi sull’idoneità o meno di una donna single all’adozione di una minore bielorussa, i giudici partenopei hanno avallato il suo progetto adottivo: all’esito di un percorso affrontato con grande determinazione e per un lungo arco di tempo, la donna si è dimostrata fortemente motivata a prendersi cura della minore, con la quale aveva già instaurato un profondo vincolo di comunione e affetto. I giudici di merito, concentrandosi proprio sul prezioso legame affettivo creatosi tra la bimba e la donna, hanno ritenuto integrato uno dei casi di adozione, definiti “particolari” dall’art. 44 della Legge 184/83, nei quali è consentita l’adozione a persona non coniugata (alias, single): a) quando è richiesta da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo (ecco il caso di specie), anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, se il minore sia orfano di padre e di madre; b) quando si è in presenza di minori orfani di entrambi i genitori; c) quando ci sia una contrastata possibilità di affidamento preadottivo.

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In Pakistan la legge non ferma i delitti d’onore

da internzionale.it

In Pakistan fa caldo, in modo soffocante e terrificante, ma il problema degli omicidi di donne (e di qualche uomo) in nome dell’onore non conosce battute d’arresto. Qualche settimana fa un uomo che ce l’aveva con le sorelle per una lite familiare ha cominciato a picchiarle con un bastone. Quando la nonna, centenaria, ha cercato di intervenire, ha cominciato a picchiare anche lei: l’età non conta davanti al privilegio maschile. Quando l’uomo si è deciso a fermarsi la nonna e una delle sue sorelle erano morte. L’altra sorella si trova in ospedale in condizioni critiche.

Prendiamo il mese di maggio. Il 1 un uomo ha ucciso a colpi di arma da fuoco sua sorella e il suo presunto spasimante a Charsadda. In un altro episodio una giovane coppia di Karachi si preparava ad andare a cena con la famiglia della moglie. I due si erano sposati per loro decisione due anni prima e la famiglia di lei non era d’accordo con questa relazione. Di ritorno dalla cena, il risciò in cui la coppia viaggiava (il marito era un conducente di risciò) è stato fermato da aggressori sconosciuti che hanno imbottito i loro corpi di proiettili. Entrambi sono morti.

Dai notiziari si è appreso che la polizia stava aspettando di contattare qualcuno nella famiglia del marito per una denuncia formale, poiché si ritiene che la famiglia della moglie sia coinvolta negli omicidi.

Copertura familiare
Questi sono solo gli ultimi episodi della tragedia in corso in Pakistan. In poco più di settant’anni di esistenza, il Pakistan si è dato un gran da fare per uccidere le sue donne e, in alcuni casi, i suoi uomini per “reati” come il rifiuto di un matrimonio, relazioni immaginarie in cui le accuse servono da giustificazione per la rabbia maschile, relazioni inventate che fanno da copertura ad altri motivi per ottenere un’eredità o sbarazzarsi di vicini inopportuni.

Quasi ogni contrasto si presta a sfociare in un delitto d’onore, una copertura grazie alla quale tutto il quartiere e la società si schierano dalla parte dell’omicida e chiudono un occhio se le indagini si impantanano e la giustizia passa in secondo piano.

Dall’entrata in vigore della legge, nel 2016, sono state uccise 1.280 persone in delitti d’onore

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Condomino non paga: si può staccare l’acqua?

da money.it

Non sempre è vietato staccare l’acqua al condomino che non paga: sebbene si tratti di un bene essenziale al moroso può essere sospesa l’erogazione del servizio idrico.

A dare nuove indicazioni sulla gestione della complessa vita di condominio è il Tribunale di Bologna che, con l’Ordinanza pubblicata il 3 aprile 2018, ha stabilito che non sempre è vietato staccare l’acqua al condomino che non paga la propria quota.

Nel caso di mancato pagamento dei consumi effettuati per più di sei mesi il condominio è autorizzato alla sospensione della fornitura di acqua e riscaldamento: le tutele introdotte dal DPCM del 26 agosto 2016, ovvero l’erogazione di un minimo di acqua anche ai condomini morosi, si applicano esclusivamente ai soggetti con documentato stato di disagio economico e sociale.

Un’interpretazione restrittiva della legge che ammette la possibilità di lasciare letteralmente a secco il condomino che non paga l’acqua e che non onora i propri debiti per più di sei mesi.

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