Un single che vuole adottare un bimbo: ecco cosa dice la legge

da repubblica.it

Il desiderio di una donna single di adottare un bambino è un atto di puro egoismo o un gesto di profondo amore? Un bambino, orfano o abbandonato, ha solo il diritto di entrare a far parte di un contesto familiare composto da due persone di riferimento o può ricevere la stessa e giusta dose d’amore anche da una donna sola, priva di una vita sentimentale stabile? Queste domande sorgono spontanee e scuotono le coscienze di ognuno di noi, quando una donna single (che lo sia per scelta o per sfortuna), manifesta la volontà di adottare un minore.

Ed è così che ci si schiera tra i tradizionalisti – che pensano alla famiglia “normale e tipica” solo se i genitori sono due (e possibilmente, di sesso diverso) e definiscono “egoista” far prevalere il desiderio di maternità di una donna sul diritto alla bigenitorialità del bambino – o tra gli avanguardisti, che guardano al “succo della questione” e ammirano la forza e la generosità di una persona singola che, pur consapevole delle problematicità e dei cambiamenti di vita che ne derivano, sceglie di lottare per “salvare” un bambino dalla condizione di vita alla quale sarebbe stato, diversamente, predestinato.
Cosa è veramente giusto nell’interesse prevalente e superiore del minore?

La “risposta giuridica” a questo dilemma è arrivata, lo scorso 14 febbraio, con un decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Chiamati a pronunciarsi sull’idoneità o meno di una donna single all’adozione di una minore bielorussa, i giudici partenopei hanno avallato il suo progetto adottivo: all’esito di un percorso affrontato con grande determinazione e per un lungo arco di tempo, la donna si è dimostrata fortemente motivata a prendersi cura della minore, con la quale aveva già instaurato un profondo vincolo di comunione e affetto. I giudici di merito, concentrandosi proprio sul prezioso legame affettivo creatosi tra la bimba e la donna, hanno ritenuto integrato uno dei casi di adozione, definiti “particolari” dall’art. 44 della Legge 184/83, nei quali è consentita l’adozione a persona non coniugata (alias, single): a) quando è richiesta da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo (ecco il caso di specie), anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, se il minore sia orfano di padre e di madre; b) quando si è in presenza di minori orfani di entrambi i genitori; c) quando ci sia una contrastata possibilità di affidamento preadottivo.

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