Tettoia realizzata senza permesso, il condominio può farla abbattere?

da repubblica.it

Senza nessuna informativa per l’amministratore e quindi per il condominio, senza alcuna autorizzazione da parte del Comune, è stata realizzata una tettoia in legno con copertura in massetto e tegole che appoggia su muri condominiali ma con il tetto che tocca il solaio del balcone aggettante del proprietario del piano superiore. Non dovrebbe esserci una distanza per legge dal balcone anche ai fini della sicurezza visto che con un salto si arriva sulla tettoia e quindi nel balcone del piano superiore? Ci potete fornire qualche chiarimento e se esistono normative in materia o cosa fare, se non lecito per farla abbattere?

La realizzazione di una tettoia a copertura di un terrazzo o di un altro bene privato è perfettamente lecita, si tratta di un intervento che non richiede autorizzazione da parte del condominio e che il condominio non può in alcun modo contestare. Lo ha chiarito in una recente sentenza la Corte di Cassazione, che ha confermato il diritto alla privacy e la possibilità di costruire strutture a tutela dei propri beni anche nel caso in cui non siano rispettate le distanze per le costruzioni imposte dal codice civile, a patto che l’opera non crei un pericolo per l’edificio e non leda il decoro architettonico. Con la sentenza 12190/2017, la Corte, che ha affrontato un caso identico a quello da lei segnalato,  ha infatti sottolineato che la realizzazione di una tettoia non richiede il permesso del condominio, e il proprietario è tenuto soltanto a dare comunicazione dell’avvio dei lavori all’amministratore, senza però dover attendere il consenso di questi o dell’assemblea, dal momento che gli altri condomini non possono porre porre limiti o vincoli agli interventi sulla proprietà esclusiva. Anche per quel che riguarda le mura, com’è noto in base all’art. 1102 del codice il singolo condomino ha il diritto ad un uso più intenso del bene comune, anche se si tratta di appoggiare al muro propri manufatti. L’eventuale mancata autorizzazione comunale ai lavori, poi, è questione che riguarda sempre e solo il proprietario e non il condominio, dal momento che si tratta di proprietà privata. Quindi in linea di principio il condominio non può in alcun modo opporsi ad interventi di questo tipo. E’ ovviamente sempre possibile, però, per chi si ritiene danneggiato dall’opera realizzata rivolgersi ad un avvocato e avviare il tentativo di mediazione obbligatoria. Anche per quel che riguarda il decoro architettonico è necessaria la mediazione, dato che spetta al giudice stabilire se c’è stata o meno lesione del decoro, e per legge non è possibile rivolgersi al tribunale se prima non è stato effettuato il tentativo di mediazione obbligatorio in materia di cause condominiali.

Ecobonus e sismabonus condomini, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo

da casaeclima.com

La possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici (Ecobonus) e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuate sulle parti comuni degli edifici, dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (Sismabonus) è disciplinata rispettivamente dagli articoli 14, commi 2-ter e 2-sexies e 16, comma 1-quinquies del decreto legge 63/2013.

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di attuazione delle ricordate disposizioni, rispettivamente per il Sismabonus e per l’Ecobonus.

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Multe fino a 425 euro per chi getta rifiuti dal finestrino

da studiocataldi.it

L’arrivo dell’estate non porta solo il caldo, ma anche gesti di una maleducazione insopportabile. Non è infrequente infatti assistere a lanci di rifiuti più o meno grandi dai finestrini aperti della auto in corsa o in sosta. Che si tratti di fazzolettini, chewing gum, cartacce varie o mozziconi di sigaretta, chi li compie non commette solo un gesto estremamente selvaggio, ma un vero e proprio illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 15 del Codice della Strada con multe fino a 425 euro. La cattiva abitudine di gettare piccoli rifiuti non riguarda però solo i conducenti delle auto o dei mezzi in circolazione in generale. La legge n. 221/2015 in materia ambientale prevede infatti che chi getta a terra piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) è sanzionabile con una multa che va dai 30 ai 150 euro, che è raddoppiata se il rifiuto è un prodotto da fumo. Come evitarlo? Semplice, basta tenere in auto un sacchetto da destinare ai piccoli rifiuti, anziché gettarli per strada.

Vietato gettare rifiuti dai veicoli in sosta o movimento

Gettare rifiuti dal finestrino non è solo un comportamento cafone, ma un vero e proprio illecito amministrativo sanzionato dal Codice della Strada. L’art. 15 del Dlgs. n. 285/1992 infatti, al comma 1 lettera f bis) prevede il divieto di “insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”.

La condotta è sanzionata dal successivo comma 3-bis secondo il quale: “Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 106 a euro 425”, importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16/12/2014, a partire dal primo gennaio 2015.

Multa salata insomma per tutti quei conducenti e passeggeri che hanno la cattivissima abitudine di svuotare i posacenere delle auto sulle strade o sui marciapiedi, o di gettare carte alimentari, fazzolettini, salviette e chi più ne ha più ne metta.

Fino a 300 euro di multa per chi getta rifiuti

Il divieto di sporcare le strade sancito dall’art. 15 del Codice della Strada è stato rafforzato dall’entrata in vigore della legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

I commi 2 e 3 dell’art. 40 di detta legge, che al comma 1 prevede modifiche al dlgs. n. 152 del 3/04/2006, dispongono infatti che: “E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”.

La legge introduce anche il divieto (ex art. 232-ter) di abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

All’articolo 255, dopo il comma 1, infine, e’ inserito il seguente: «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio”.

Lavoro notturno, è possibile evitarlo con la legge 104?

da investireoggi.it

Lavoro notturno con legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Buonasera, volevo chiedere una cosa. Io ho appena ricevuto dall’INPS la lettera che attesta un invalidità 80% per mio padre di 81anni.sia lui che mia madre che vivono con me non hanno la patente. Mi hanno scritto che la commissione medica giudica mio padre con un handicap in base all’art 1 comma 3 della legge 104, volevo sapere, io posso evitare di fare il lavoro notturno?

Il Ministero del lavoro, con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009 ha fornito importanti precisazioni: “solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i requisiti per goderne – secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l’esonero dalla prestazione dal lavoro notturno”.

Va ricordato che i requisiti di “continuità” ed “esclusività” dell’assistenza, un tempo essenziali per accedere al beneficio dei permessi 104 per prestare assistenza al familiare con grave disabilità e, successivamente variati nei termini di “sistematicità” e di “adeguatezza” dell’assistenza, sono stati eliminati dalla Legge 183/2010.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 53, comma 2, del D.Lgs.n.151/2001, prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un familiare disabile, ai sensi della legge n. 104/1992.

Si può aprire una nuova finestra in condominio?

da laleggepertutti.it

La tua casa è buia. A differenza delle altre dello stesso edificio ha un solo balcone e le finestre sono piuttosto piccole. Hai parlato con un ingegnere il quale ti ha suggerito di aprire una nuova finestra. Si tratterebbe cioè di rompere una parte della facciata dell’edificio e di creare una ulteriore apertura che affacci sul cortile comune. Non c’è altra via per dare aria e luce all’immobile. «Rompere i muri del palazzo?» hai reagito incredulo. L’opera ti sembra infatti impossibile, sia per via dei pregiudizi che potrebbe arrecare allo stabile (pregiudizi non solo di tipo estetico, ma anche per il rischio di possibili crolli), sia per le contestazioni che gli altri condomini solleverebbero immediatamente. Verresti accusato di aver rovinato l’estetica del palazzo e, probabilmente, condannato a risarcire i danni e a ripristinare il muro per come era prima, spesa che certo non puoi permetterti. L’ingegnere, invece, sembra convinto del fatto suo e sostiene che l’intervento sia del tutto lecito, consentito dal codice civile e dalle aule dei tribunali. È davvero così? Si può aprire una nuova finestra in condominio? Guarda caso, la stessa situazione è stata di recente decisa dalla Cassazione [1]. Ecco cosa hanno detto, in proposito, i giudici supremi.

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Anche per il condominio in arrivo la fattura elettronica

da lastampa.it

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757/2018 e con la circolare n. 8/E ha dettato le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per cessazione di beni e prestazioni di servizi. Tali adempimenti dal 1 gennaio 2019 saranno obbligatori per tutti i contribuenti, soggetti passivi IVA, tra cui anche gli amministratori di condominio.

Fattura elettronica dal 2019. L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757/2018 e con la circolare n. 8/E ha dettato le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per la cessazione di beni e la prestazioni di servizi. Tali adempimenti dal 1 gennaio 2019 saranno obbligatori per tutti i contribuenti, soggetti passivi IVA, tra cui anche gli amministratori di condominio.
La fattura elettronica sarà in formato Xml e sarà trasmessa e recapitata solo attraverso il SDI, conterrà gli elementi di riferimento di cui all’art. 21 bis del d.P.R. n. 633/72, integrati ove necessario da altre informazioni per l’invio.
Il SDI effettuerà controlli sulle fatture trasmesse e, in caso di accettazione, la fattura sarà inoltrata al destinatario, mentre in caso di “scarto” sarà notificata all’emittente la ragione della non conformità, fissando un termine di 5 giorni per la riemissione. Ad ogni ricevuta sarà apposto da SDI un sigillo elettronico avanzato, che ne garantisce autenticità e integrità e fornisce prova, sia nel caso di “ricevuta di recapito” che di “ricevuta di mancato recapito”. Il cliente finale riceverà direttamente le fatture di acquisto – tramite il codice destinatario o l’indirizzo Pec comunicato all’amministratore- o tramite un intermediario. In caso di consumatore finale senza partita IVA o contribuente minimo o forfettario, la fattura verrà recapitata in un’area riservata del sito internet dell’Agenzia dell’Entrate, con comunicazione tempestiva al cliente da parte dell’amministratore del condominio.
L’archiviazione delle fatture elettroniche trasmesse tramite SDI avverrà tramite l’area riservata del sito web dell’agenzia dell’Entrate aderendo al servizio di conservazione, oppure sarà possibile conservare le fatture mediante un intermediario terzo o conservarle in proprio purché sia rispettato quanto previsto dal Decreto del Mef del 17 giugno 2014.

Condominio: contabilizzatori e termovalvole

da laleggepertutti.it

Secondo la legge [1] è obbligatorio contabilizzare il calore nei condominii: da qui la necessità di installare sistemi di contabilizzatori e termovalvole. L’obbligo della termoregolazione – inizialmente previsto entro il 31 dicembre 2016 e poi prorogato al 30 giugno 2017 – discende da una direttiva europea in tema di efficienza energetica [2], che ha imposto all’Italia interventi di efficientamento energetico.

Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste.

In primo luogo è da dire che l’obbligo della termoregolazione riguarda in concreto gli edifici serviti da un’unica centrale termica per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Ovviamente l’adempimento dell’obbligo in questione passa per interventi tecnici consistenti sugli impianti di riscaldamento. Infatti, l’adeguamento dell’impianto termico condominiale comporta per ciascun condominio delle spese non indifferenti. Allo stesso tempo, però, lo stesso produrrà un cambiamento fondamentale nella gestione del riscaldamento, sia in termini di spesa che di sprechi. Infatti, con la contabilizzazione del calore ogni condomino dovrà pagare solo quanto effettivamente consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base all’effettivo riscaldamento fornito all’abitazione.

L’adeguamento alla normativa si ottiene sostanzialmente attraverso tre attività:

  • contabilizzazione: ovvero l’installazione dei ripartitori sui radiatori. I ripartitori sono strumenti di lettura che consentono di monitorare il calore emesso;
  • termoregolazione: vale a dire l’installazione delle valvole termostatiche sui radiatori che consentono di regolare in ogni stanza la temperatura;
  • nuove tabelle millesimali: tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato devono adeguare le tabelle millesimali del riscaldamento alla nuova norma Uni 10200.

In particolare per quanto concerne il nuovo sistema di ripartizione delle spese, la nuova tabella millesimale prevede la suddivisione dei consumi non più sulla base dei millesimi di proprietà ma attraverso la distinzione in consumi volontari e consumi involontari. Nella prima categoria rientra la spesa per il riscaldamento così come rilevato appunto dai contabilizzatori installati sui radiatori di ciascuna unità immobiliare. Nella categoria dei consumi involontari rientrano, invece, le altre spese, come ad esempio i consumi derivanti da dispersioni di calore che avvengono dalle tubature prima di arrivare negli appartamenti. O ancora rientrano nella categoria delle spese involontarie le spese di manutenzione ordinaria dell’impianto e quelle per la gestione del servizio. Secondo la nuova tabella millesimale [3], in coerenza con le previsioni del codice civile [4], al pagamento delle spese involontarie partecipano anche gli eventuali condomini che si siano distaccati dall’impianto centralizzato.

Dell’adeguamento degli impianti ciascun condominio deve darne notizia alla Regione (o alla Provincia autonoma) in cui è ubicato. Ciascuna Regione, dunque, attraverso un’interrogazione ai propri registri può verificare l’adeguamento o meno di ogni edificio agli obblighi di legge. Per i condominii che non si sono adeguati per tempo all’obbligo in questione sono previste pesanti sanzioni amministrative che possono oscillare da 500,00 € a 2.500,00 € per ciascuna unità immobiliare [5]. Per completezza deve dirsi altresì che soggiacciono alla medesima sanzione quei condominii che, sebbene si siano provvisti di termoregolazione e contabilizzazione, non abbiano provveduto a ripartire le spese in conformità alla normativa sulle nuove tabelle millesimali [6].

Estate a rischio ladri in casa: come difendersi?

da bitontoviva.it 

Partenze per le vacanze, case lasciate vuote per settimane, interi quartieri che si spopolano a ridosso dei mesi estivi: in questo periodo cresce il rischio di subire furti in abitazione e, sul fronte della prevenzione, qualcosa certamente si può fare.

Si parte sempre dal buon senso (scrivere sui social dalle vacanze indicando destinazione e periodo di soggiorno equivale, più o meno, a lasciare le chiavi di casa ai ladri, ndr), ma è bene conoscere alcune pratiche che, se suggerite come in questo caso da chi conosce fenomeni e tipologie di criminali, diventano uno strumento di prevenzione molto prezioso.

Evitare di far sapere se si sta partendo, controllare il funzionamento del sistema dall’allarme, lasciare accesa una luce o la radio per mostrare che la casa è abitata, chiedere ad un amico di controllare periodicamente l’abitazione e di prelevare con frequenza la corrispondenza che potrebbe accumularsi nella casella condominiale: questi alcuni dei suggerimenti dell’Arma dei Carabinieri per proteggere al meglio la propria abitazione durante le vacanze estive.

Sono due le categorie di ladri che colpiscono nel periodo estivo: le bande specializzate, che vanno a colpo sicuro puntando le case di proprietà di famiglie facoltose, più complicate da violare, ma che garantiscono un bottino importante, e coloro che invece approfittano di qualsiasi situazione e prendono di mira appartamenti senza una reale strategia.

NUOVI SISTEMI DI ALLARME
Le aziende del settore offrono soluzioni alla portata di tutti: con le nuove tecnologie esistono infatti sistemi sofisticati adatti sia al pensionato sia al cliente più facoltoso, anche tenendo conto che la spesa può quasi sempre essere rateizzata. Per fare qualche esempio, esistono sistemi di allarme interamente senza fili, utilizzando la tecnica wifi e Gsm con pannello di controllo parla/ascolta, due sensori di movimento con registrazione immagini, shock sensor per porte e finestre (vale a dire sensori in grado di rilevare le vibrazioni prodotte da un tentativo di attacco), sirena ad alta potenza, lettore chiavi intelligenti, controlli degli accessi e pulsante Sos collegata ad una centrale di sorveglianza privata.

SMARTPHONE, TABLET E “SOCIAL”…
Porte blindate, grate in acciaio, serrature evolute sono, quindi, fondamentali per proteggersi, ma dotarsi di un antifurto elettronico collegato con le forze dell’ordine o con istituti di vigilanza privati, con telecamere monitorabili e in tempo reale sul proprio smartphone o tablet sicuramente rappresenta una preziosa integrazione delle difese fisiche. È bene infatti rammentare che le difese fisiche sono in grado di rallentare l’attacco del malvivente, mentre le difese elettroni che segnalano a chi di dovere che l’attacco è stato iniziato o in corso. Ma non andrebbe dimenticata una reciproca collaborazione fra vicini in modo da tenere d’occhio le abitazioni soprattutto in assenza del proprietario.

FATE ATTENZIONE A…
Tra i suggerimenti delle forze dell’ordine ce ne sono alcuni molto semplici: mettere solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta della posta per evitare di indicare il numero effettivo di inquilini (il nome identifica l’individuo, il cognome la famiglia), non attaccare al portachiavi targhette con nome ed indirizzo che possano, in caso di smarrimento, far individuare immediatamente l’appartamento, da conservare nella stessa borsetto contenitore le chiavi e i documenti di identità, onde rendere più difficoltoso per il malvivente abbinare mazzo di chiavi all’abitazione, non mettere al corrente troppa gente dei propri spostamenti (soprattutto in caso di assenze prolungate).

È poi opportuno avere installata una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza e, per una maggiore sicurezza, sarebbe bene poter contare su videocitofoni e telecamere a circuito chiuso. Infine, in caso di scippo o borseggio, con la probabilità che il malvivente possa individuare l’appartamento cui si riferisce il mazzo di chiavi, è bene telefonare immediatamente ad un vicino di casa, mettendolo in guardia su possibili accessi abusivi. Naturalmente il vicino deve sorvegliare con discrezione l’appartamento e telefonare alle forze dell’ordine se del caso, evitando in ogni modo di fronteggiare il malvivente. Questa iniziativa deve essere attuata immediatamente, ancora prima di presentare denuncia le forze dell’ordine, perché l’esperienza mostra che un malvivente può essere in grado di presentarsi presso l’abitazione del soggetto borseggiato in tempi brevissimi.

Consigli per prevenire furti nelle abitazioni

  • Chiudere il portone d’accesso al palazzo.
  • Non aprire il portone se non sapete chi ha suonato.
  • Installare dispositivi antifurto, collegati possibilmente con numeri di emergenza.
  • Conservare documenti personali nella cassaforte o in un luogo sicuro.
  • Installare una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza, la cui chiave deve essere a prova di duplicazione abusiva.
  • Installare videocitofoni e/o telecamere a circuito chiuso.
  • Attivare sempre l’allarme.
  • Illuminare l’ingresso e le zone buie.
  • Non informare tutte le persone di vostra conoscenza dei vostri spostamenti.
  • Lasciare accesa una luce o la radio.
  • Sulla segreteria telefonica, registrate il messaggio sempre al plurale.
  • Se vi accorgete che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrate in casa, portatevi in una posizione di sicurezza, e chiamate immediatamente il 112.

Multa fino a 674 euro per chi occupa il parcheggio con una sedia

da studiocataldi.it

Quante volte c’è capitato di vedere posto auto “occupati” con sedie o comunque con materiale ingombrante tale da impedire agli automobilisti di parcheggiare? Una prassi consolidata che però, come avevamo già anticipato qualche mese fa (vedi Occupare il parcheggio con una sedia è illecito) è tutt’altro che lecita.

Si tratta di un tipo di comportamento che comporta conseguenze sul piano amministrativo e sul piano penale.

Violazione dell’articolo 20 del Codice della strada

Dal punto di vista amministrativo, il materiale che occupa un parcheggio auto costituisce violazione dell’articolo 20 del Codice della strada che stabilisce come sia «vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili».

E’ consentita invece l’occupazione della carreggiata a patto che «che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione». Dunque «chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione (il codice della strada prende comunque l’esempio di una concessione data che non è di certo l’occupazione della strada con una sedia, ndr) non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674».

Le conseguenze previste dall’art. 633 del codice penale

Dal punto di vista penale, occupare la sede stradale potrebbe essere una condotta rientrante nell’area penalmente rilevante e, nello specifico, nell’art. 633 del codice penale che punisce, a querela della persona offesa, «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto», con la reclusione fino a due anni o la multa da 103 a 1032 euro.

Perché vi sia questa grave sanzione però è necessario che si faccia di più che posizionare una sedia sul manto stradale ed occupare un parcheggio. L’elemento del reato richiesto dall’articolo 633 c.p. per l’autore della condotta è l’intenzione di realizzare un’occupazione che sia stabile. Ipotesi difficilmente riscontrata se non nei casi in cui ad occupare il parcheggio siano piazzati supporti fissi.

CondominioAdvisor: è nato il primo social, marketplace e reputational del condominio

da condominioweb.com

CondominioAdvisor è un marchio De.Gar. S.r.l. Strartup innovativa fondata da un avvocato, un amministratore di condominio è una software house.

Che cosa?
CondominioAdvisor è il primo portale, già operativo al 100%, che coniuga l’interazione di un social, la trasparenza di un reputational e il risparmio di un marketplace.

Perchè un social del condominio?
Il condominio, dopo la famiglia, rappresenta la comunità più diffusa in Italia.
La riforma legislativa del 2012 non ha offerto le risposte attese e le nuove tecnologie applicate al condominio stentano a decollare.

Il condominio è diventato un organizzazione piramidale centralizzata attorno all’amministratore, nella cui parte centrale si trovano i fornitori e alla base i condomini.

Questo comporta scarsa partecipazione e disinteresse alla vita condominiale, poca trasparenza di gestione e l’aumento dei costi a scapito della competitività e del risparmio.
La risposta che propone CondominioAdvisor ai problemi del condominio è un portale innovativo che offre gratuitamente ai condomini la possibilità di creare il sito web del proprio condominio in modo semplice, con pochi click e senza costi.
Il sito web del condominio può essere creato sia da un singolo condomino, che così ne diventa il referente, in sostanza è il caposcala virtuale del sito del condominio, che dall’amministratore di condominio.
Il primo utente che crea il sito del condominio inviterà gli altri condomini e l’amministratore ad iscriversi, incentivando così l’autoresponsabilità dei singoli condomini.
Ogni condomino può partecipare al proprio sito condominiale e contribuire al miglioramento della gestione, ad evidenziare i problemi ed a cercare le soluzioni per migliorare la vita condominiale.

Come migliorare le relazioni tra condòmini, amministratori e fornitori?
Il sito web di CondominioAdvisor è unico perché offre non solo la possibilità di inviare comunicazioni, segnalare eventi, aprire discussioni e annunci sulle varie sezioni del sito del condominio ma consente anche di conoscere i fornitori, valutarli, commentare i loro servizi ed accedere al primo mercato online dei beni e servizi condominiali.
Il condominio online di CondominioAdvisor consente di ridurre la conflittualità all’Interno del condominio aumentando l’interazione e di conseguenza le relazioni tra i condomini, gli amministratori ed i fornitori grazie al lato social della piattaforma.
La sezione “bacheca” offre la possibilità per gli utenti di dare vita a molteplici gruppi di discussione e garantisce una maggiore partecipazione dei condomini: ciò è garanzia di una partecipazione alla gestione condominiale più diffusa e meno conflittuale.

La tecnologia incontra la trasparenza nella gestione del condominio.
CondominioAdvisor promuove la trasparenza della gestione condominiale grazie a tre strumenti: i reputational contenuti nelle schede degli amministratori e fornitori iscritti; il servizio di cloud documentale che consente di condividere i documenti condominiali in modo che tutti hanno la facoltà di consultare la documentazione condominiale; il sistema di analisi di bilancio condominiale, basata su un algoritmo proprietario, che consente agli utenti, inserendo alcune voci di bilancio, una rapida verifica della congruità delle spese condominiali o eventuali possibili eccessi di costi e, all’occorrenza, propone anche delle rapide soluzioni accedendo al marketplace del condominio.

Come accedere al primo marketplace dei beni e servizi condominiali?
Migliorare le relazioni tra condòmini e promuovere la trasparenza nella gestione condominiale sono solo due dei tre pilastri di CondominioAdvisor: il terzo pilastro è promuovere maggior risparmio ed efficienza condominiale.

Tutto questo oggi è possibile con una semplice richiesta di preventivo che, con un click, consente di inoltrare la richiesta a molteplici fornitori specializzati nel settore richiesto e nel proprio ambito territoriale.

I fornitori di servizi condominiali avranno per la prima volta la possibilità di inviare i preventivi richiesti per beni e servizi condominiali direttamente ai condòmini, far conoscere la propria azienda e, contestualmente, relazionarsi con gli utenti ed interagire direttamente senza alcun filtro.

I condòmini potranno così esaminare i preventivi, chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti ed esprimere la propria preferenza con un “like” ed estrarre una pratica classifica dei preventivi pervenuti così da agevolare la scelta del fornitore in assemblea.

Questo processo semplifica anche l’attività dell’amministratore che sarà coadiuvato nella scelta del fornitore in modo trasparente e sarà facilitato in sede di assemblea per procedere alla nomina del nuovo fornitore.

Il sito web condominiale con tecnologia blockchain: una marcia in più.
Creando il sito web del condominio con CondominioAdvisor l’utente potrà, inoltre, risparmiare nella gestione dei documenti condividendoli all’interno dell’area “archivio condominiale”; tutti i condòmini avranno così a disposizione un vero e proprio registro dei documenti condominiali sempre a portata di mano, CondominioAdvisor, inoltre, è la prima startup innovativa che ha creato il registro dei documenti condominiali in cloud con tecnologia blockchain.

Questo avviene perchè a differenza delle società il condominio non ha un registro dove depositare gli atti, i bilanci ed i verbali di assemblea. L’archivio condominiale consente non solo di avere a portata di click i documenti ma anche di avere la garanzia che i documenti, una volta immessi, non possono più essere modificati o alterati senza il consenso dell’assemblea.

Questo è possibile grazie alla possibilità di generare un’impronta digitale del documento depositato e ottenere una marcatura temporale aperta grazie alla tecnologia blockchain che ne garantisce nel tempo l’inalterabilità.
Ma non finisce qui! Una volta registrato il sito del condominio l’utente potrà consultare e alimentare la rubrica dei contatti condominiali, mantenere un archivio della letteratura dei consumi idrici ed inviare la lettura.

CondominioAdvisor si rivolge anche agli amministratori, i quali potranno fornire uno strumento digitale utile e gratuito che consente di superare le barriere fisiche e garantire una partecipazione alla vita del condominio semplice per tutti condomini.
Gli amministratori potranno così essere presenti, contemporaneamente, su più condomini, promuovere discussioni, preparare le assemblee di condominio in modo da renderle più efficienti e risolutive, promuovere la trasparenza della gestione condominiale e consentire il risparmio nell’acquisto di beni e servizi condominiali.

Grazie a CondominioAdvisor la vita condominiale può raggiungere nuovi livelli di partecipazione, condivisione ed efficienza di gestione contemporaneamente: i condòmini e l’amministratore potranno ridurre la conflittualità, garantire la trasparenza e ottimizzare i tempi ed i costi di gestione.

https://condominioadvisor.it/